Spese di rappresentanza: inerenza provata solo con l’individuazione dei beneficiari (Cass. civ. Sez. V n. 21586 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di rappresentanza, la deducibilità del costo presuppone la prova dell’inerenza all’attività d’impresa, il cui onere incombe al contribuente. La sola ragionevolezza e congruità della spesa rispetto alle potenzialità economiche dell’azienda non è sufficiente a dimostrare l’inerenza, potendo una spesa non eccessiva essere del tutto estranea all’attività esercitata. Il giudice di rinvio, investito della fase rescissoria, non può fondare il giudizio di inerenza su criteri soltanto astratti, ma deve verificare l’offerta probatoria concreta: l’individuazione dei destinatari degli omaggi costituisce un principio di prova, ed è onere del contribuente allegare elementi puntuali sulla tipologia degli omaggi e sulla coerenza con le pratiche commerciali di settore. È pertanto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che contesti la sentenza senza indicare quali argomenti siano stati effettivamente dedotti nel giudizio di rinvio.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento relativo all’anno 2003, con il quale l’amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione oneri per omaggi a clienti. Dopo la pronuncia di primo grado, favorevole alla società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione, con una precedente decisione, aveva cassato con rinvio la sentenza di appello, escludendo che la deducibilità potesse fondarsi sulla mera ragionevolezza dei costi e richiedendo che il contribuente provasse l’effettiva inerenza. Nella fase rescissoria la CTR ha rigettato l’impugnazione della società, rilevando che nell’atto di riassunzione non erano stati offerti ulteriori argomenti di rilievo né l’individuazione dei clienti destinatari. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 108 t.u.i.r. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., sostenendo che la deducibilità non richiede l’individuazione del singolo cliente e che i verificatori avevano comunque indicato alcuni destinatari. Ha inoltre richiamato il d.m. 19/11/2008, che considera inerenti le erogazioni gratuite effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondenti a criteri di ragionevolezza.
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e in parte infondato. La censura muoveva dal rilievo che il giudice di seconde cure avesse valorizzato l’omessa indicazione dei destinatari, ritenuto aspetto non dirimente.
Il percorso argomentativo della Corte muove dal rilievo che il d.m. 19/11/2008 fissa criteri puntuali, ma che nessuna indicazione risulta fornita in ordine a quanto allegato davanti al giudice della fase rescissoria. Proprio in tale omissione risiede il profilo di inammissibilità per difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha smentito l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la contribuente non aveva offerto alcun ulteriore materiale.
La Corte ha quindi rilevato che il giudice di rinvio ha correttamente escluso che la congruità e la ragionevolezza delle spese, pari a Euro 26.000 a fronte di un fatturato di Euro 77.000.000, costituissero prova sufficiente dell’inerenza. L’individuazione dei clienti destinatari degli omaggi avrebbe potuto costituire un principio di prova, ma tale allegazione è rimasta carente.
Il ricorrente non ha fornito elementi puntuali in ordine alla tipologia degli omaggi, alla coerenza con le pratiche commerciali di settore, né ha indicato in che cosa gli omaggi consistessero. Non è pertanto riscontrabile alcuna violazione dell’art. 108 t.u.i.r. né delle disposizioni processuali richiamate. Il ricorso è stato rigettato, con la conseguente attestazione dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato.
Nota della Redazione
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