Cessione d’azienda e imposta di registro: rilevano solo le passività inerenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 20003 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sulla cessione d’azienda, il valore imponibile è determinato applicando il criterio legale di cui all’art. 51, commi 2 e 4, d.P.R. n. 131/1986, ossia il valore venale complessivo dei beni aziendali, compreso l’avviamento, al netto delle sole passività inerenti all’azienda trasferita. Detta regola opera tanto nell’ipotesi di valore dichiarato dalle parti quanto in quella di rettifica della base imponibile da parte dell’Ufficio. L’accollo da parte del cessionario di debiti estranei all’azienda configura una responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., assimilabile all’accollo che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, concorre a formare la base imponibile. La verifica dell’inerenza delle passività è elemento indispensabile per la corretta determinazione dell’imposta e deve essere compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito della cessione di un’azienda operante come bar/ristorante. La società cedente aveva dichiarato un prezzo di trasferimento calcolato come differenza tra attività e passività, ma l’Ufficio, rilevato che la società cessionaria si era accollata passività per un importo considerevole corrispondente a finanziamenti bancari, aveva ritenuto che tale accollo concorresse a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUR, rettificando la base imponibile e liquidando una maggiore imposta di registro.
I ricorsi introduttivi proposti dalla società cedente e dalla società cessionaria venivano accolti in primo grado e l’appello dell’Amministrazione finanziaria era rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Amministrazione deduceva la violazione dell’ordine di trattazione delle questioni processuali e sostanziali, lamentando che il giudice di secondo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla presunta tardività del ricorso introduttivo notificato a mezzo PEC. La Corte di cassazione ha rigettato il motivo, richiamando il principio secondo cui la notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell’obbligatorietà della modalità telematica è nulla e non inesistente, e può essere sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., in linea con l’orientamento della Corte EDU.
Quanto al secondo motivo, concernente la determinazione della base imponibile, la Corte ha accolto la censura, pur fondandola su una ragione giuridica parzialmente diversa da quella prospettata dal ricorrente, in virtù del principio iura novit curia. La Corte ha rammentato che, in tema di cessione d’azienda, la tassazione ai fini dell’imposta di registro riguarda il valore dell’azienda al netto delle passività, ma solo a condizione che tali passività siano inerenti all’azienda stessa.||DSML||p>
L’estraneità dei debiti, ancorché appostati in contabilità e assunti dalla cessionaria, fa sorgere una responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., assimilabile all’accollo che concorre a determinare la base imponibile. La Corte ha quindi affermato che il criterio del combinato disposto degli artt. 51, commi 2 e 4, d.P.R. n. 131/1986 esprime una regola unica, applicabile sia nel caso di valore dichiarato dalle parti sia nell’ipotesi di rettifica da parte dell’Ufficio, superando il diverso principio che limitava la deduzione delle passività alla sola ipotesi di autonoma valutazione dell’Ufficio.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice del merito verifichi l’effettiva inerenza delle passività accollate rispetto all’azienda trasferita, elemento che non era stato oggetto di sindacato nelle precedenti fasi di giudizio.
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Nota della Redazione
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