Diffida a produrre e assegnazione del termine (Cass. civ. Sez. 5 n. 22258 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione telematica di una sentenza effettuata dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve avere un contenuto inequivoco, tale da porre il destinatario nella condizione di percepire non solo il contenuto del provvedimento ma anche la volontà del notificante di sollecitare la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale impugnazione. L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento adottato all’esito della procedura DOCFA è osservato mediante l’indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe attribuita; quando la rettifica consegue a una diversa valutazione tecnica del valore economico dell’immobile, la motivazione deve rendere attendibile il giudizio di stima. La sentenza di merito che omette di esaminare la perizia tecnica posta a fondamento dell’atto e di pronunciarsi sulle contestazioni dell’Amministrazione è affetta da vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La società, proprietaria di un immobile in categoria D/8, presentava una denuncia di variazione catastale tramite procedura DOCFA proponendo una rendita in riduzione rispetto al classamento precedente. L’Agenzia delle Entrate rettificava il classamento, attribuendo una rendita più elevata sulla base di una stima tecnica allegata all’avviso. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, annullava l’avviso ritenendo la motivazione carente e non conforme ai criteri di stima diretta imposti dalla legge n. 190/2014 e dalla circolare n. 6/2012.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla società. Richiamando il principio già affermato dalle Sezioni semplici, la notificazione della sentenza effettuata dal difensore non attiva il termine breve se l’atto notificato non rivela in modo chiaro l’intenzione di sollecitare la valutazione tecnica del provvedimento ai fini dell’impugnazione. Nel caso di specie, la notifica a mezzo PEC era intestata come istanza di liquidazione spese e non poteva quindi far decorrere il termine di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c., rendendo tempestivo il ricorso proposto nel termine lungo.
Sul merito, la Corte riqualifica il motivo di ricorso, formalmente rubricato come violazione di legge, riconducendolo al vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 156 c.p.c. La sentenza impugnata si risolve in un’affermazione apodittica dell’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, senza confrontarsi con le deduzioni dell’Amministrazione e senza esaminare il contenuto della stima tecnica posta a fondamento della rettifica.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla procedura DOCFA, l’obbligo motivazionale dell’atto di classamento è soddisfatto mediante l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, mentre la stima diretta dell’unità immobiliare esprime un giudizio tecnico sul valore economico del bene, la cui attendibilità costituisce l’oggetto della verifica giurisdizionale. Quando la difforme valutazione della rendita consegue a elementi di fatto immutati, la motivazione è inadeguata soltanto se la rettifica si fonda su una diversa valutazione tecnica del valore economico non adeguatamente supportata.
La decisione impugnata ha omesso di valutare la stima prodotta dall’Amministrazione e di pronunciarsi sulla questione centrale della correttezza dei criteri tecnico-estimativi, nonché di fornire risposta alle specifiche allegazioni dell’appellante. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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