La motivazione apparente della CTR in tema di operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 7007 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, la sentenza della Commissione tributaria regionale che, nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento fondato su operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, qualifichi come generiche e insufficienti le prove indiziarie offerte dall’Amministrazione finanziaria senza indicarle né esaminarle, limitandosi ad affermazioni apodittiche. Il giudice del gravame è tenuto a confrontarsi specificamente con gli elementi presuntivi valorizzati dal primo giudice e a spiegare le ragioni per cui li ritiene non decisivi, non potendo la valutazione di attendibilità delle prove risolversi in un giudizio di complessiva inattendibilità dell’accertamento basato su un singolo errore materiale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società cooperativa, che non aveva presentato la dichiarazione Irap per l’anno 2013, un avviso di accertamento con il quale contestava la partecipazione della contribuente a operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, consistenti in contratti di prestito di manodopera stipulati con società riconducibili a parenti della legale rappresentante, nonché la deduzione di costi non inerenti o non documentati e la spettanza del regime di impresa con mutualità prevalente.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, ritenendo sufficienti le prove indiziarie fornite dall’Ufficio. La Commissione tributaria regionale, in riforma, annullava l’avviso, giudicando generiche le prove dell’Amministrazione e analitiche quelle contrarie fornite dalla contribuente. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4, e 61, D.Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ritiene fondata la censura dell’Amministrazione finanziaria, rilevando che la motivazione della CTR si risolve in affermazioni apodittiche, prive dell’iter logico che avrebbe dovuto sorreggere la decisione. Il giudice del gravame, infatti, non indica né esamina gli elementi di prova proposti dall’Ufficio — pure esaminati, ripartiti in categorie e ritenuti decisivi dal primo giudice — limitandosi a qualificarli come generici e insufficienti.
La Corte evidenzia plurime carenze argomentative della sentenza impugnata. Quanto agli elementi presuntivi offerti dalla società, la CTR afferma che le prestazioni risultano fatturate e indicati i clienti beneficiari, ma non chiarisce da quali lavoratori siano state rese le prestazioni né di quale società fossero dipendenti. Quanto alla circostanza che le operazioni siano state regolate con strumenti tracciabili, la Corte ricorda che essa non costituisce indizio decisivo, perché frequentemente utilizzata proprio per celare operazioni inesistenti.
La Corte censura altresì la valutazione del giudice d’appello circa la marginalità delle operazioni contestate rispetto al volume d’affari, rilevando la sussistenza di un possibile interesse a sottrarsi all’imposizione anche per importi contenuti, nonché il richiamo generico a testimonianze rese dai verbalizzanti in sede penale, senza indicazione dei soggetti e del contenuto delle dichiarazioni. Il riferimento all’errore nella valutazione di una fattura relativa alla compravendita di un’autovettura avrebbe dovuto comportare l’esclusione della sola fattura dall’accertamento, non una valutazione di complessiva inattendibilità dello stesso.
La Corte rileva infine un’ulteriore incoerenza: la società ha contestato in appello l’esistenza delle sole operazioni stipulate con due società cooperative, mentre l’accertamento riguardava anche operazioni realizzate con altre imprese; il giudice d’appello ha tuttavia annullato interamente l’avviso senza chiarirne la ragione, omettendo di pronunciarsi sui costi non inerenti e non documentati non specificamente contestati dalla contribuente.
In accoglimento del ricorso, la Corte cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi esposti.
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Nota della Redazione
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