Patrocinio a spese dello Stato e dichiarazione dei redditi rilevante (Cass. pen. Sez. 4 n. 3627 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione dei redditi rilevante, a norma dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, sia già decorso il termine ultimo per la presentazione; di una diversa annualità può tenersi conto solo se la dichiarazione sia stata già effettivamente presentata. Il ricorso per cassazione avverso il decreto di revoca del beneficio è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non la congruità delle valutazioni del giudice di merito. Le certificazioni di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relative ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte, non sono equiparabili alle dichiarazioni richieste dall’art. 76 cit.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio riconosciuta all’imputata, ritenendo superato il limite reddituale previsto dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 con riguardo ai redditi percepiti nell’anno 2022. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata individuazione dell’annualità di riferimento: l’istanza era stata presentata il 29 marzo 2024 e, pertanto, avrebbe dovuto considerarsi il reddito relativo all’anno 2023, inferiore alla soglia di legge.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha preliminarmente ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, richiamando il principio per cui il ricorso per cassazione avverso il decreto di revoca è ammissibile, ma solo per violazione di legge, restando esclusa la sindacabilità della congruità delle valutazioni del giudice di merito.
Nel merito, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell’ammissione al beneficio, rileva l’ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data del deposito dell’istanza, sia decorso il termine di presentazione; di una diversa annualità può invece tenersi conto solo se la dichiarazione sia già stata effettivamente presentata.
Applicando tale regola al caso di specie, l’istanza risulta presentata il 29 marzo 2024; i redditi da autocertificare erano quindi quelli percepiti nell’anno 2022, il cui termine di presentazione era ormai scaduto. La ricorrente non ha contestato il superamento della soglia per tale annualità, né ha dedotto di aver già presentato la dichiarazione relativa all’anno 2023 alla data dell’istanza.
La Corte ha infine escluso l’equiparabilità delle certificazioni di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. n. 322/1998 — relative ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte — alle dichiarazioni richieste dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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