Pene sostitutive in appello: richiesta del procuratore speciale e motivi aggiunti (Cass. pen. Sez. VI n. 6727 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. può essere proposta nel giudizio di appello con i motivi aggiunti dal difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., o al più tardi in udienza di discussione. Una volta che il procuratore speciale abbia speso il potere conferitogli dall’imputato, è irrilevante che la richiesta sia ribadita in udienza da un sostituto processuale privo di procura speciale, poiché quell’atto è già stato validamente posto in essere. Il consenso alla pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria, richiesto dall’art. 545-bis cod. proc. pen., deve essere prestato personalmente dall’imputato o da un procuratore speciale.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato l’imputato per il reato di evasione, per essersi allontanato senza giustificato motivo dal luogo ove era ristretto in regime di arresti domiciliari.
Nel giudizio di secondo grado il difensore, munito di procura speciale, ha depositato motivi aggiunti con cui ha chiesto l’applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. e legge n. 689 del 1981. In udienza la richiesta è stata ribadita da un sostituto processuale privo di procura speciale. La Corte di appello l’ha dichiarata inammissibile, richiamando la giurisprudenza sull’inammissibilità della richiesta avanzata dal sostituto per delega del difensore di fiducia ma sprovvisto di procura speciale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla disciplina della successione di leggi. L’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso applicabile il novum della “riforma Cartabia” in materia di pene sostitutive anche ai processi in corso alla data del 30 dicembre 2022 che si trovino in primo grado o in appello. Le pene sostitutive sono individuate dall’art. 20-bis cod. pen.: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena pecuniaria sostitutiva.
La Corte ha precisato che l’art. 95 va contemperato con il principio devolutivo dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.. Perché il giudice di appello possa pronunciarsi sull’applicabilità delle nuove pene sostitutive è necessaria una richiesta dell’imputato, che può intervenire con i motivi di gravame, con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ancora possibile, o al più tardi in udienza di discussione. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 12991 del 01.03.2024 e Sez. VI n. 3992 del 21.11.2023.
Quanto al consenso, l’art. 545-bis cod. proc. pen. esige che sia prestato personalmente dall’imputato o da un procuratore speciale. La necessità è legata, per il lavoro di pubblica utilità, al divieto di lavori forzati od obbligatori ex art. 4 CEDU e alla inappellabilità della sentenza che riconosce la sostituzione ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; per le altre sanzioni sostitutive, all’esigenza di rimettere l’applicazione alla scelta ultima e consapevole dell’interessato.
Nel caso concreto, al momento dell’entrata in vigore della riforma era già stato proposto appello. Il difensore, munito di procura speciale, aveva depositato motivi aggiunti con cui il procuratore speciale aveva espressamente consentito all’applicazione della pena sostitutiva. Il richiamo operato dalla Corte di appello a Sez. I n. 43240 del 04.11.2009 è stato giudicato inconferente: sebbene la nomina di sostituto processuale attribuisca solo i poteri del mandato alle liti e non quelli sostanziali riservati al procuratore speciale, nella specie il procuratore speciale aveva già esercitato il potere conferitogli. Il sostituto in udienza non doveva compiere l’atto per cui la procura era stata rilasciata, essendo quell’atto già posto in essere.
La sentenza è stata pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, limitatamente all’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen.
Nota della Redazione
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