Motivazione apparente dell’appello tributario per relationem e minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 26487 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Integra motivazione apparente la sentenza d’appello che confermi la pronuncia di primo grado con formule laconiche e per relationem, senza esaminare partitamente i motivi di gravame, le allegazioni difensive e gli elementi di prova. Il giudice di secondo grado è tenuto a esplicitare le ragioni della conferma con riguardo ai motivi di impugnazione proposti, sicché la decisione che ometta tale esame è nulla e va cassata con rinvio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento emessa in relazione a pretese veicolate in quattro cartelle di pagamento, eccependo l’omessa notificazione degli atti impositivi e la prescrizione dei crediti. La commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile, ravvisando un percorso argomentativo contraddittorio, esplorativo e sostanzialmente indefinito. La corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva il gravame.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando tra l’altro la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente. L’agente della riscossione resisteva con controricorso e la causa veniva trattata in adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., deducendo che i giudici d’appello non avevano esaminato né motivato sui motivi di gravame, limitandosi a un mero rinvio alla decisione di primo grado.
Il Collegio ricostruisce l’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. Il controllo consiste nella verifica del cd. minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 9032/2014), secondo cui la motivazione per relationem è valida solo a condizione che i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive (Sezioni Unite n. 14814/2008 e n. 642/2015). Il giudice d’appello deve esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione (Cass. Sez. V n. 4780/2016, n. 6326/2016), sicché è nulla, in quanto meramente apparente, la motivazione la cui laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure si sia pervenuti attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Nel caso concreto la sentenza impugnata si limita ad affermare il difetto di argomenti idonei a superare la decisione di inammissibilità e il riesame della prova documentale già vagliata dal primo giudice. La Corte rileva però che l’agente della riscossione era rimasto contumace in primo grado e si era costituito solo in appello, depositando la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle, come consentito dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992. I giudici di secondo grado avrebbero pertanto dovuto esaminare partitamente le relate di notifica, che non potevano essere state attentamente vagliate dal primo giudice stante la contumacia. La genericità della motivazione, priva di riferimento concreto alle cartelle di cui si lamentava l’omessa o invalida notifica, non rispetta il minimo costituzionale.
Assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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