Accertamento sintetico e redditometro: gli incrementi patrimoniali rientrano nel calcolo del reddito presunto (Cass. civ. Sez. 5 n. 16798 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente prima della novella di cui al d.l. n. 78/2010, le spese per incrementi patrimoniali sostenute nel quinquennio vanno imputate pro quota all’anno di imposta oggetto di accertamento, secondo il meccanismo della “spalmatura” previsto dalla previgente versione del quinto comma. Il giudice di merito, nel verificare la sussistenza dello scostamento superiore ad un quarto del reddito dichiarato, non può limitarsi a considerare le spese di gestione, ma deve includere nel calcolo anche la quota degli incrementi patrimoniali imputabile all’anno. La disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale relativa; accertata la disponibilità dei beni-indice, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che esso è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con il quale, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, determinava sinteticamente un reddito complessivo netto superiore a quello dichiarato, sulla base di spese per incrementi patrimoniali e per servizi e beni mobili registrati. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla C.T.P., che accoglieva il ricorso; la C.T.R. respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la questione riguardasse esclusivamente la spesa per la collaboratrice domestica, ritenuta non provata nella sua deducibilità, e che, esclusa tale voce, lo scostamento non superasse la soglia legale.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., contestando l’omessa considerazione delle spese per incrementi patrimoniali nel calcolo del reddito presunto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il motivo fondato. In via preliminare, ha rilevato la tardività del controricorso e ha escluso l’estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la documentazione prodotta dal contribuente si riferiva ad un diverso avviso di accertamento e ad un differente anno d’imposta, per il quale era intervenuto un provvedimento di diniego non opposto. Ha dunque esaminato il merito del ricorso.
Con riguardo al computo degli incrementi patrimoniali, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui, per gli accertamenti relativi ad anni d’imposta anteriori al 2009, la “spalmatura” delle spese per incrementi patrimoniali nel quinquennio è legittima, in quanto la novella introdotta dal d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, si applica solo agli accertamenti dal 2009 in poi (Cass. n. 26916 del 2022; Cass. n. 4818 del 2022; Cass. n. 27433 del 2021).
La Corte ha quindi ricostruito il sistema del redditometro, chiarendo che l’art. 38 citato contempla, al quarto comma, la presunzione basata sulla disponibilità di beni e servizi (accertamento per consumi) e, al quinto comma, le spese per incrementi patrimoniali; al sesto comma è demandata la prova contraria a carico del contribuente. Ha precisato che la disciplina introduce una presunzione relativa, che il giudice non può privare del valore presuntivo una volta accertata la effettività dei fattori-indice, potendo solo valutare la prova offerta dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ribadito che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, essendo richiesta la prova di circostanze sintomatiche dell’utilizzo di tali redditi per coprire le spese contestate, anche attraverso l’esibizione di estratti conto bancari idonei a comprovare la durata del possesso (Cass. n. 37985 del 2022; Cass. n. 19082 del 2022; Cass. n. 12600 del 2022).
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio in quanto il giudice di merito, limitandosi a valutare le spese di gestione indicate nel prospetto del contribuente, aveva omesso di includere nel calcolo la quota di incrementi patrimoniali imputabile all’anno, così applicando erroneamente i principi in materia di riparto dell’onere probatorio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.