Cessione del credito IVA: la prova della spettanza resta a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 16673 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario promosso per ottenere il rimborso dell’IVA, il contribuente assume la veste di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito vantato. La mera esposizione del credito nella dichiarazione non è sufficiente a dimostrarne l’esistenza, né l’omesso esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione determina un effetto accertativo del credito stesso. L’Amministrazione può pertanto contestare la spettanza del credito anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento, senza che sia stato adottato alcun provvedimento. Le argomentazioni con cui l’Ufficio, risultato soccombente in primo grado, nega in appello la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto addotti dal contribuente costituiscono mere difese e non sono soggette alle preclusioni di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
Il contribuente, cessionario di un credito IVA acquistato nel 1999 da una cedente che aveva cessato l’attività nel 1997, chiedeva il rimborso del credito, esposto nel quadro RX del Modello Unico 1998. L’Agenzia delle entrate opponeva il diniego per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, nonostante la validità della cessione fosse stata riconosciuta con sentenza irrevocabile del Tribunale.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale e non quello di decadenza. La CGT di secondo grado della Sicilia, accolto l’appello dell’Amministrazione, rigettava la domanda sul rilievo della mancata prova della spettanza del credito e dell’inosservanza degli oneri formali previsti dalla legge per la cessione. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia su eccezioni processuali, poiché l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. Dichiarato inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo, relativo all’idoneità della sentenza del Tribunale a integrare il requisito dell’atto pubblico per la cessione, in applicazione del principio delle c.d. rationes decidendi autonome: la censura non potrebbe comunque condurre alla cassazione, essendo la decisione fondata anche sull’accertata mancanza di prova del credito.
La Corte reputa infondato il terzo motivo, ribadendo che nel giudizio di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e che il credito IVA nasce solo quando sussistano i relativi fatti generatori: la dichiarazione non costituisce prova, né l’inerzia dell’Ufficio può supplirvi, richiamando Sezioni Unite n. 21765, 21766 del 2021 e n. 8500 del 2021, nonché Cass. n. 16103 del 2022. La genericità dei riferimenti probatori contenuti nel ricorso conferma che il contribuente non aveva esibito le fatture di acquisto né i prospetti di liquidazione.
Infine, rigetta il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente, escludendo che la sentenza impugnata, seppur sintetica, sia nulla secondo i parametri delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, avendo essa adeguatamente spiegato le ragioni del diniego. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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