Ammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia: no mutatio libelli nella diversa quantificazione dei ricavi (Cass. civ. Sez. 5 n. 5475 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di specificità e di decisività, il motivo di ricorso per cassazione che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, quale l’annullamento in autotutela di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente, quando non venga riprodotto il contenuto e le ragioni dell’atto di annullamento, la cui allegazione si risolve in mere congetture. Non integra gli estremi della mutatio libelli la diversa quantificazione dei ricavi prospettata dall’amministrazione finanziaria in appello, quando essa non comporti un aumento della originaria rideterminazione, ma solo una minore diminuzione degli stessi rispetto a quanto accolto in primo grado. La emendatio è consentita in quanto non introduce un nuovo tema di indagine né una domanda nuova.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate emetteva tre distinti avvisi di accertamento nei confronti di una società per gli anni d’imposta dal 2012 al 2014, ricostruendo induttivamente i maggiori ricavi e recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti o inesistenti. La società impugnava gli avvisi e la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi.
Proposto appello dall’Agenzia, la Commissione tributaria regionale, riuniti gli atti, accoglieva i gravami con riferimento al recupero dei costi relativi alle prestazioni fatturate da una società collegata e al lodo arbitrale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo e l’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. La censura, incentrata sull’omessa valutazione dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società collegata, è stata ritenuta carente di specificità ai sensi delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022.
La contribuente aveva depositato in appello la sola comunicazione dell’annullamento, senza riprodurre il contenuto e le ragioni dell’atto. L’annullamento in autotutela può essere disposto per le più varie ragioni e, riguardando un altro soggetto e una diversa autonoma condotta, la sua allegazione in assenza di tali indicazioni è priva di rilievo e decisività.
La Corte ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale. Ha escluso che la domanda dell’Ufficio relativa alla quantificazione dei pasti fruiti dai dipendenti e alla decurtazione del contributo in conto impianti dal valore ammortizzabile configurasse una domanda nuova. L’amministrazione aveva prospettato un diverso modo di quantificazione che non comportava alcun aumento della originaria rideterminazione dei ricavi, ma solo una minore diminuzione degli stessi, con la conseguenza che la statuizione di inammissibilità del motivo d’appello è risultata immotivata. Il secondo motivo è stato assorbito.
È stato infine dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale, in quanto la doglianza sull’onere della prova non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva incentrato il rigetto sulla sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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