Motivazione apparente della CTR e vizio di nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 21273 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria, integra la motivazione apparente — e dunque la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. — la pronuncia d’appello che, pur formalmente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. E’ denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La motivazione è apparente quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico del convincimento.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’accertamento in rettifica del valore catastale di un depuratore per il trattamento di rifiuti liquidi, iscritto al Catasto Fabbricati e classificato in categoria speciale. Dopo una prima DOCFA e un primo accertamento, a seguito della norma di interpretazione autentica in tema di “imbullonati” la società ha presentato una nuova DOCFA con rideterminazione della rendita. L’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con cui ha rettificato la categoria da D/1 a D/7 e la rendita, includendo nel computo il lastrico solare su cui insisteva un impianto fotovoltaico.
La CTP di Pavia ha accolto il ricorso del contribuente; la CTR ha confermato la decisione di prime cure, reputando insufficientemente motivata la rettifica. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte esamina l’eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente con riferimento alla parallela decisione della CTR n. 675/2021. L’eccezione è respinta: la Corte rileva che, al più, si è trattato di un errore materiale consistito nel non indicare che la notifica era indirizzata “anche nella qualità di” incorporante. La notifica era stata regolarmente ricevuta dalla parte in giudizio, che ha potuto difendersi.
Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’erronea indicazione della parte nel cui interesse o nei cui confronti il ricorso sia proposto non ne determina la nullità o l’inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., ove dalla lettura complessiva dell’atto emerga la riferibilità alla parte interessata e l’atto abbia raggiunto il suo scopo (richiamate Cass. n. 8285 del 2022, Cass. n. 26489 del 2018, Cass. n. 2827 del 2018, Cass. n. 13620 del 2007).
Passando al merito, la Corte applica il criterio della ragione più liquida (richiamata Cass. Sez. V n. 11458 del 2018) ed esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost.
La Corte ricostruisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, alla luce della riformulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. opera dell’art. 54, d.l. n. 83/2012. E’ denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché risulti dal testo della sentenza; l’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa (richiamate Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014, Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016, Cass. n. 23216 del 2019).
La Corte ritiene che la motivazione della CTR sia apparente, perché non indica le ragioni di conferma della pronuncia di primo grado a riguardo del difetto di motivazione dell’atto impugnato. La sentenza ruota interamente intorno all’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, senza riferimenti in fatto o in diritto a sostegno dell’illegittimità per erroneità della stima.
Il secondo motivo è dunque accolto; il primo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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