Deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti e onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 2131 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’inerenza delle spese all’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 109 TUIR (già art. 75), costituisce requisito imprescindibile per la deduzione dei costi e postula una relazione tra la spesa e l’impresa, non essendo sufficiente la mera esistenza del pagamento o la regolarità formale della fatturazione. La deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti è legittimamente disconosciuta quando l’Amministrazione fornisca elementi indiziari gravi, precisi e concordanti circa l’inesistenza del soggetto emittente, gravando sul contribuente la prova contraria dell’effettività e dell’inerenza delle operazioni, da valutarsi ad opera del giudice di merito. La valutazione delle prove e delle presunzioni è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo per vizi di sussunzione o per la violazione del «minimo costituzionale» della motivazione, non essendo consentito contrapporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società e ai soci plurimi avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2007 e un avviso per il 2008, disconoscendo la deduzione di componenti negativi di reddito, reputate oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate da una ditta fornitrice, qualificata come evasore totale, e recuperando a tassazione costi per carburante non documentati secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 444 del 1997.
Accolto il ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte riformava la sentenza, respingendo il ricorso dei contribuenti e l’appello incidentale. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo nullità della sentenza per vizio di motivazione, violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, violazione degli artt. 75 e 109 TUIR, violazione dell’art. 1 D.P.R. n. 444 del 1997 e omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze attinenti alla motivazione e alla valutazione delle prove, riconducendole ai limiti del sindacato di legittimità. Ha ribadito che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile solo quando si traduce in una violazione del «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, Cost., come nel caso di motivazione apparente o perplessa. Nella specie, la sentenza impugnata recava una motivazione fitta e minuziosa, sottratta pertanto a censure di merito.
Quanto all’accertamento dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, la Corte ha valorizzato gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza: la ditta fornitrice era un evasore totale, priva di scritture contabili e di struttura operativa; le movimentazioni finanziarie erano anomale, con operazioni di pari importo in entrata e uscita nello stesso giorno; il titolare risultava dipendente di altre imprese; i coordinatori dei cantieri dichiaravano di non aver mai riscontrato la presenza del fornitore.
La Corte ha quindi affermato che, in presenza di tali elementi indiziari, spettava al contribuente fornire la prova della effettività delle operazioni e della inerenza dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR. La documentazione prodotta (prospetti analitici, contratti, tracciabilità dei pagamenti) non era stata ritenuta idonea dal giudice di merito a superare le contestazioni, e tale valutazione, in quanto sorretta da motivazione coerente, non era sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso al reverse charge per l’IVA non incideva sulla qualificazione dei costi ai fini delle imposte sui redditi.
Con riferimento al carburante, la Corte ha confermato il principio secondo cui la deduzione delle spese e la detrazione dell’IVA sono subordinate alla completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di cui al D.P.R. n. 444 del 1997, senza che l’adempimento ammetta equipollenti, come il pagamento con strumenti tracciabili, non essendo applicabile ratione temporis la modifica introdotta dal d.l. n. 70 del 2011.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l’omesso esame deve concernere un fatto storico decisivo e non mere argomentazioni difensive o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 75 TUIR – Base imponibile
- Art. 109 TUIR – Norme generali sui componenti del reddito d'impresa