Partitore idrico accatastabile in categoria D se l’attività è economica (Cass. civ. Sez. V n. 21268 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione catastale di un immobile nel gruppo E presuppone una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale che lo rende sostanzialmente incommerciabile ed estraneo ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale. La gestione del servizio idrico integrato costituisce attività economica a rilevanza industriale, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con tariffa che rappresenta il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa. Ne consegue che il manufatto destinato a partitore idrico, suscettibile di autonomo accatastamento, va censito in categoria D, dovendosi tener conto della destinazione funzionale dell’immobile e non dell’interesse generale perseguito dal gestore, né della natura pubblica o partecipata dello stesso.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento catastale relativo a un manufatto contenente un impianto di ripartizione idrica, classificato dall’Agenzia delle Entrate nella categoria D/1. La società resistente, gestore del servizio idrico, aveva impugnato l’accatastamento e il conseguente classamento, seguiti a procedura Docfa, sostenendo la correttezza dell’inserimento in categoria E/9.

Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso della società. La CTR della Campania aveva rigettato il gravame dell’Agenzia, ritenendo che il partitore idrico fosse impianto strumentale alla rete e privo delle caratteristiche di autonoma capacità produttiva tipiche dei beni in categoria D. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 5 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939, degli artt. 8 e 10 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dell’art. 2 del d.m. n. 28 del 1998 e dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006.

Il Collegio muove dalla premessa che la categoria E è propria di immobili con spiccata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, sostanzialmente incommerciabili. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 sancisce l’incompatibilità tra censimento in categoria E e destinazione ad uso commerciale o industriale, rendendo dirimente accertare se la gestione presenti i caratteri dell’economicità, intesa come perseguimento del c.d. lucro oggettivo e proporzionalità tra costi e ricavi. Sul punto la Corte richiama la propria continuità con Cass., Sez. 5, n. 9427 del 2019 e Cass. n. 2247 del 2021.

La normativa di settore conferma la natura economica dell’attività. L’art. 9, comma 1, della legge n. 36 del 1994 e l’art. 141 del d.lgs. n. 152 del 2006 impongono la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, mentre l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato all’esito del referendum abrogativo, qualifica la tariffa come corrispettivo del servizio e delinea la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi. In coerenza, Cass., Sez. 5, n. 12763 del 2014 e n. 12769 del 2014 hanno ricondotto la tariffa al contratto di utenza, confermando l’ispirazione imprenditoriale della gestione.

Quanto all’autonomia funzionale e reddituale, la Corte chiarisce che la questione si pone solo quando unità del gruppo E comprendano ulteriori unità suscettibili di autonomo classamento. La norma è formulata in negativo e delinea la delimitazione del raggruppamento, secondo la lettura di Cass. n. 23608 del 2008. L’oggetto del classamento è infatti la minima unità inventariale, ossia l’unità immobiliare urbana, come precisato da Cass. n. 12741 del 2018. Il manufatto destinato a partitore presenta autonoma funzionalità e redditività ed è quindi suscettibile di autonomo accatastamento; nella sua dimensione funzionale, però, concorre a un’attività economica e va ascritto alle unità a destinazione speciale dell’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 1142 del 1949, determinate con stima diretta.

La Corte esclude infine che la natura economica venga meno per la titolarità pubblica o partecipata del gestore, rilevando le caratteristiche e la destinazione funzionale dell’immobile. Sul punto richiama la giurisprudenza eurounitaria sulla nozione di impresa, correlata allo svolgimento di un’attività economica a prescindere dallo status giuridico. La CTR ha dunque fatto malgoverno dei principi affermati, sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese.

Nota della Redazione

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