Cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21396 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla sua naturale conclusione, ogni volta che non sia possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale. Ad essa conseguono, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per altro verso, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, poiché tale misura, di natura eccezionale e sanzionatoria, opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione e della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente aveva impugnato un avviso di rettifica relativo al classamento catastale di un impianto irriguo, soccombendo nei primi due gradi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Nelle more del giudizio di legittimità, il Consorzio ha depositato memoria dando atto dell’intervenuto accordo con l’ufficio in ordine alla categoria catastale controversa e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto di quanto dedotto e richiesto dal ricorrente e dichiara la cessazione della materia del contendere. La Corte coglie l’occasione per fissare la natura dell’istituto, che non si risolve in una decisione sul merito della pretesa tributaria, ma in una vicenda propriamente processuale.
La cessazione della materia del contendere viene qualificata come fattispecie di estinzione del processo, racchiusa in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di addivenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla sua naturale conclusione. Il ricorso a tale pronuncia presuppone che non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Da questa qualificazione derivano due conseguenze. La prima è la caducazione di tutte le pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata; la seconda è l’assoluta inidoneità della pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. La Corte richiama a sostegno Cass. Sez. 6 n. 4167 del 2020. Nel caso concreto, pertanto, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese.
Il Collegio affronta infine il profilo del contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 pone a carico del ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo, ma la misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non ammette applicazione estensiva o analogica. Ne segue l’esclusione del contributo in ipotesi di estinzione del giudizio, in linea con Cass. n. 19071 del 2018 e Cass. n. 23175 del 2015.
Nota della Redazione
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