Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 2531 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e quindi è nulla ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, la sentenza del giudice tributario che ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, ovvero non espliciti le risultanze del quadro probatorio e il criterio logico che ha condotto alla decisione. Non è sufficiente la descrizione astratta delle norme per attingere il “minimo costituzionale” richiesto dalla norma costituzionale. Il vizio è deducibile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., mentre resta distinta e non sovrapponibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che ha ad oggetto un accadimento storico e non una questione o un punto della controversia.

Il Fatto

Il contribuente, medico convenzionato con il SSN, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su due istanze di rimborso IRAP relative agli anni dal 2001 al 2007, deducendo di aver versato l’imposta in assenza del requisito dell’autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, ha accolto la richiesta di rimborso, ritenendo che l’onere di provare il superamento dei parametri dell’autonoma organizzazione gravasse sull’Ufficio.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, resistiti dal contribuente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte antepone logicamente lo scrutinio del terzo motivo agli altri due. Con esso l’Amministrazione ha denunziato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando la natura meramente apparente della motivazione.

Il motivo è ritenuto ammissibile, superando il vaglio nonostante la formulazione promiscua, avendo la ricorrente distinto le argomentazioni riferibili alle due doglianze e consentendo alla Corte l’opera di sussunzione delle censure rispetto ai motivi in rubrica. Nel merito, il motivo è fondato nella parte relativa all’apparenza della motivazione.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui ricorre motivazione apparente ogni volta che il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, ovvero, pur indicandoli, non vi faccia seguire una disamina chiara e sufficiente sul piano logico e giuridico, tale da permettere il controllo sull’esattezza del ragionamento. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, oltre che alle decisioni n. 13977 del 2019, n. 6758 del 2022, n. 13248 del 2020, n. 20921 del 2019, n. 3819 del 2020 e n. 23781 del 2023. È parimenti apparente la motivazione che non attinga la soglia del minimo costituzionale, anche quando sia graficamente esistente o sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme.

La sentenza impugnata non esplicita in alcun modo le risultanze del quadro probatorio, tacendo di carenza senza specificare quali limiti identificherebbero l’autonoma organizzazione né perché tali limiti non sarebbero superati. Il motivo è invece inammissibile nella parte relativa all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché oggetto del vizio è un accadimento storico e non una questione o un punto, richiamandosi Cass. Sez. II n. 14802 del 2017 e Cass. Sez. V n. 21152 del 2014. Il primo motivo, relativo all’onere probatorio, resta assorbito, così come il secondo, e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia – Messina, in diversa composizione, con regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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