Compensazione delle spese tributarie senza soccombenza reciproca è illegittima (Cass. civ. Sez. V n. 34690 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo e non ai singoli gradi. La compensazione delle spese è consentita, oltre che nella ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate e riferite a specifiche circostanze della controversia. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca. La compensazione disposta senza l’indicazione dei presupposti di legge è affetta da violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per la Tarsu degli anni dal 2006 al 2010, notificati dal Comune con riferimento a un immobile destinato a studio professionale. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e l’appello respinto dalla Commissione regionale, che ha ravvisato una condotta di evasore totale per l’omessa denuncia di inizio occupazione e ha negato la decadenza e l’indeterminatezza della pretesa.

Con una prima pronuncia di legittimità la Corte ha accolto alcuni motivi, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione regionale per un nuovo esame della minor superficie e della rideterminazione di imposta e sanzioni. Il giudice del rinvio ha accolto parzialmente l’appello e, per soccombenza reciproca, ha compensato le spese di tutti e quattro i gradi. Il contribuente ricorre per la regolazione delle spese; il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte ribadisce che, in tema di spese, il giudice del rinvio deve applicare la soccombenza all’esito complessivo del processo, non ai diversi gradi e al loro risultato, e non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite. Ne deriva che può legittimamente disporre la compensazione, anche totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente al rimborso in favore della controparte.

Anche nel processo tributario le gravi ed eccezionali ragioni che sorreggono la compensazione devono essere esplicitate e riguardare specifiche circostanze della controversia. La compensazione prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo modificato dal d.lgs. n. 156/2015, è consentita, oltre che nella soccombenza reciproca, solo in presenza di tali ragioni, come la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni non controllabili, che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. Tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge.

La nozione di soccombenza reciproca sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, cumulate nel medesimo processo, ovvero l’accoglimento parziale di un’unica domanda articolata in più capi. Le Sezioni Unite hanno precisato che l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, potendo giustificarne soltanto la compensazione, in presenza degli altri presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Nel caso concreto il giudice regionale ha disposto la compensazione delle spese dei quattro gradi di giudizio richiamando la reciproca soccombenza, senza nulla precisare sul punto. In difetto di una condizione di soccombenza reciproca e non sussistendo gli altri presupposti, neanche indicati, la censura è fondata. La causa è decisa nel merito con condanna del Comune alla rifusione delle spese in favore del contribuente per tutti i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *