Riscossione frazionata possibile solo in pendenza del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 8051 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riscossione frazionata del tributo, disciplinata dall’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone la pendenza del processo. Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza che costituisce titolo per la riscossione, l’Amministrazione finanziaria non può procedere a ulteriori iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio, poiché la vicenda contenziosa è ormai definita. È pertanto affetta da violazione di legge la sentenza di merito che, riconosciuta l’esistenza del giudicato, non spieghi le ragioni per cui considera comunque corrette le somme iscritte in forza della medesima disciplina.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, emessa sul presupposto di un avviso di accertamento definito da una sentenza della commissione tributaria provinciale, non impugnata. Nel corso del giudizio l’Amministrazione aveva dapprima iscritto a ruolo un importo parziale e, intervenuto il giudicato, aveva riscosso il residuo frazionando la pretesa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, con notifica di un primo ruolo e poi di un secondo.
La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la commissione tributaria regionale confermava la legittimità del ruolo, ritenendolo formato su una sentenza non impugnata e conforme alla disciplina sulla riscossione. Il contribuente ricorreva per cassazione, evidenziando che altro ruolo, inserito nello stesso procedimento di riscossione frazionata, era stato annullato con decisione della stessa commissione regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2909 cod. civ. Il ricorrente contesta che l’Amministrazione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza della commissione provinciale, abbia proceduto a iscrivere a ruolo il residuo mediante frazionamento, notificando nel 2012 il ruolo oggetto del giudizio e nel 2013 un ulteriore ruolo.
Il Collegio ritiene la censura fondata. Dalla stessa sentenza impugnata emerge, in modo pacifico, che la cartella trovava la sua fonte nella sentenza della commissione provinciale passata in cosa giudicata prima dell’iscrizione a ruolo.
La regola applicata è netta: la riscossione frazionata presuppone la pendenza del processo. Emergendo dagli atti, indicati in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso e allegati, che il frazionamento era avvenuto dopo la formazione del giudicato, la motivazione della sentenza impugnata risulta carente: essa non esplicita le ragioni per cui considera corrette le somme iscritte in applicazione della disciplina sul recupero dei crediti tributari.
Ne consegue la violazione di legge prospettata. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata al giudice di merito, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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