Notifica a mezzo posta tempestiva per la spedizione e redditometro inapplicabile ai periodi d’imposta anteriori al 2009 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17942 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione dell’appello effettuata a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’agente postale, e non a quello della ricezione da parte del destinatario, secondo il principio della scissione degli effetti della notifica. Ne consegue che l’impugnazione è tempestiva ove la spedizione del plico sia avvenuta entro il termine di decadenza, a nulla rilevando la successiva data di consegna al destinatario. I criteri di accertamento sintetico introdotti dall’art. 22 d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010, operano esclusivamente per gli accertamenti relativi ai redditi del periodo d’imposta 2009 e successivi, restando inapplicabili, per i periodi anteriori, i precedenti criteri del c.d. redditometro.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007, rettificando la dichiarazione sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva e degli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo 2006-2011, con il metodo del c.d. redditometro. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando il reddito imponibile.
Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia l’Ufficio finanziario sia, in via incidentale, la contribuente. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello principale, ritenendo tardiva la notifica, e accoglieva l’appello incidentale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità osserva che la sentenza impugnata ha errato nel dichiarare inammissibile l’appello dell’Ufficio. La notifica dell’atto di appello, effettuata a mezzo del servizio postale, era infatti avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine, risultando il plico consegnato all’agente postale entro il termine di impugnazione. La sopravvenuta consegna al destinatario, in data successiva, non poteva assumere rilievo ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione.
La Corte ribadisce il principio della scissione della data di notificazione, in forza del quale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. e delle disposizioni speciali richiamate, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all’agente postale, mentre per il destinatario rileva il momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto. Tale principio trova applicazione anche nel processo tributario.
Quanto al terzo motivo, la Corte afferma che i nuovi criteri di accertamento sintetico introdotti dall’art. 22 d.l. n. 78/2010 hanno efficacia solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma, ossia per il periodo d’imposta 2009 e successivi. Per i periodi precedenti, come l’annualità 2007 oggetto di causa, continuano ad applicarsi i precedenti criteri, con la conseguenza che la modifica normativa non poteva essere utilizzata per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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