Imposta unica scommesse: solidarietà paritetica del bookmaker estero (Cass. civ. Sez. V n. 20962 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il bookmaker estero privo di concessione che raccoglie scommesse sul territorio italiano per il tramite di propri centri di trasmissione dati realizza il presupposto impositivo e va considerato soggetto passivo del tributo. La solidarietà con il titolare della ricevitoria operante per conto terzi è di tipo paritetico, non dipendente o sussidiaria, poiché entrambi i soggetti pongono in essere un fatto di gestione indice di capacità contributiva. L’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 è applicabile anche alla posizione del bookmaker estero, senza che ciò integri violazione dei principi unionali di non discriminazione, parità di trattamento e legittimo affidamento, né dell’art. 56 TFUE. L’imposta non ha natura sanzionatoria e, non essendo tributo armonizzato, non sussiste l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a una società bookmaker con sede a Malta, esercente raccolta di scommesse priva di concessione, un avviso di accertamento per l’annualità d’imposta 2008, quale obbligato in solido con il titolare di una ditta individuale che svolgeva attività di ricevitoria per suo conto.

La società impugnava l’atto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2804/2022, accoglieva in parte l’appello dell’Agenzia. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’orientamento inaugurato con la sentenza n. 8757 del 2021 e seguito da numerose altre pronunce, le cui motivazioni sono espressamente condivise. Il quadro normativo è stato già esaminato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia, che hanno fornito elementi chiari per la soluzione.

La Corte costituzionale n. 27/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 solo nella parte in cui, per le annualità precedenti al 2011, assoggettano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, essendo impossibile la traslazione dell’imposta per la già cristallizzata determinazione delle commissioni. Per le annualità anteriori al 2011, dunque, rispondono le ricevitorie ma non solamente i bookmaker, con o senza concessione, tenuti in forza dell’art. 1, comma 66, lett. a).

La Corte esclude che la sentenza impugnata abbia sovvertito il perimetro dell’avviso di accertamento. Lo schema della solidarietà dipendente ricorre quando un coobbligato, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trovi in posizione collegata al fatto imponibile. Nella specie la solidarietà è paritetica, poiché anche il bookmaker realizza un fatto di gestione imponibile, senza che l’Erario debba escutere uno dei coobbligati in via principale.

Quanto al profilo territoriale, non rileva la conclusione del contratto di scommessa: il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia tramite i centri di trasmissione dati.

Le censure unionali sono infondate. La Corte di giustizia, causa C-788/18, ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, applicandosi l’imposta a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. L’imposizione non ha finalità afflittiva, riferendosi a ordinari meccanismi impositivi. Quanto al quinto motivo, la Corte ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: fuori dai tributi armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo ove specificamente previsto. Sesto motivo inammissibile; settimo inammissibile per difetto di interesse, riguardando la posizione della ricevitoria e non del bookmaker.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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