Retrodatazione cautelare e anteriore desumibilità degli indizi dagli atti (Cass. pen. Sez. I n. 12848 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, l’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non si applica relativamente ai fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto connesso. Ai fini della anteriore desumibilità non basta che l’atto di indagine sia già stato compiuto, né che sia già stato riferito al pubblico ministero e contenuto nel fascicolo: occorre che, nel modo in cui è riferito, esso manifesti il proprio significato indiziario in modo immediato ed evidente, senza necessità di ulteriori indagini o elaborazioni. Il requisito della desumibilità non dipende dalla data dell’informativa di polizia giudiziaria, ma dalla idoneità degli elementi già acquisiti a fondare la richiesta di misura cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 26 novembre 2024, ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di cui all’art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, commesso sino al 19 febbraio 2022.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata retrodatazione dell’inizio di decorrenza della misura. Sosteneva che la seconda ordinanza cautelare si fondava sugli stessi atti di indagine già utilizzati per una precedente misura eseguita nel marzo 2023 in altro procedimento e che, dopo quella esecuzione, nessun ulteriore atto di indagine era stato compiuto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare. Il nodo interpretativo riguarda l’ultimo periodo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., là dove esclude l’applicazione della disposizione relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto connesso.
Il Tribunale del riesame aveva negato la retrodatazione ritenendo che la misura si fondasse sulla informativa di polizia giudiziaria del 28 dicembre 2023, successiva alla esecuzione della prima ordinanza. La difesa contestava che tale informativa fosse realmente innovativa, perché la prova della detenzione dell’arma si ricavava da intercettazioni già eseguite nel corso del 2022.
La Corte ritiene l’argomento infondato e fissa il criterio decisivo. Non rileva che gli atti di indagine posti a fondamento dei gravi indizi fossero già stati compiuti, ma che essi fossero già stati riferiti al pubblico ministero e che, nel modo in cui erano stati riferiti, manifestassero già la propria portata dimostrativa senza necessità di ulteriori indagini o elaborazioni. Richiama sul punto Sez. IV n. 16343 del 29/03/2023, secondo cui la nozione di anteriore desumibilità esige che l’autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale degli elementi.
Il principio è ribadito con il richiamo a Sez. III n. 20002 del 10/01/2020: per l’anteriore desumibilità è necessario che il quadro legittimante la misura sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio il loro significato in modo immediato ed evidente.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata non ha attribuito rilievo decisivo alla data dell’informativa di polizia, ma ha ritenuto che il reato per cui è stata disposta la misura fosse desumibile, nel significato precisato, soltanto da tale informativa. Il ricorso è pertanto infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 297 c.p.p. – Computo dei termini di durata delle misure
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso