Società di comodo: la crisi conclamata vince la presunzione di non operatività (Cass. civ. Sez. V n. 28313 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, la presunzione relativa di non operatività di cui all’art. 30, comma 1, legge n. 724/1994 è superata dalla prova, gravante sul contribuente, di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. Tali situazioni, ai sensi del comma 4-bis, non vanno individuate secondo un criterio rigido, ma comprendono ogni fatto specifico, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che abbia impedito il raggiungimento della soglia legale di operatività. La crisi conclamata accertata in fatto, tale da imporre il ricorso agli strumenti della legge fallimentare, integra la prova contraria e sottrae la società alla classificazione come non operativa. In tema di IVA, è legittima la detrazione dell’imposta assolta per prestazioni di consulenza funzionali alla gestione e alla dismissione delle partecipate, quali spese generali dell’attività economica.

Il Fatto

Una società esercente attività di locazione immobiliare di beni propri riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori importi a titolo di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L’atto muoveva da un processo verbale di constatazione e dal parziale accoglimento dell’istanza di interpello disapplicativo della disciplina sulle società di comodo.

Alla società era inoltre contestata, ai fini IVA, la detrazione dell’imposta relativa a una consulenza concernente l’attività complessiva della contribuente e delle sue partecipate. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 30, legge n. 724/1994 e dell’art. 2697 cod. civ., per aver il giudice regionale valorizzato in senso assorbente un non meglio identificato stato di crisi, a suo dire non dimostrato né riconducibile all’anno 2012.

La Corte ricostruisce la disciplina: il mancato superamento della soglia di operatività integra una presunzione legale relativa di non operatività, alla quale si concatena, per i soggetti che non superano il test, la presunzione di un reddito minimo determinato per coefficienti. La prova delle oggettive situazioni ex comma 4-bis opera sul primo livello, sottraendo la società alla classificazione come non operativa.

Quanto alla prova contraria, essa va intesa in termini economici, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato. Nel caso concreto, il giudice di merito non ha valorizzato acriticamente un generico stato di crisi, ma ha accertato una situazione talmente penetrante da costringere la società al piano di risanamento ex art. 67 legge fallimentare e poi al concordato preventivo, provata con la documentazione prodotta e riferibile anche ad annualità precedenti.

La Corte ribadisce che gli art. 30, commi 1, 3 e 4-bis, mirano a colpire le società costituite per amministrare patrimoni dei soci e godere di regimi fiscali più favorevoli, non a sanzionare l’imprenditore incapace. Le situazioni oggettive scontano quindi margini di elasticità: è idoneo a vincere la presunzione ogni fatto non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore. Il motivo è respinto, perché la crisi accertata non consente di ravvisare alcun vizio di sussunzione.

Il secondo motivo, relativo alla detrazione IVA ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972, è parimenti infondato. La Corte richiama i principi della giurisprudenza unionale sulla inerenza delle spese generali e la giurisprudenza sulle società holding miste. L’accertamento della Commissione regionale — consulenza funzionale alla valutazione e dismissione delle partecipate, con scostamento temporale fisiologico tra analisi e alienazione — si appalesa conforme a tali principi e privo di vizi di diritto. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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