Motivazione apparente e manifesta illogicità nel giudizio di particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 2 n. 17647 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente ricorre solo in ipotesi estreme di scollamento tra la “giustificante” e il “giustificato”, ovvero quando la motivazione difetti dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo. La manifesta illogicità della motivazione non identifica il ragionamento carente o la presenza di semplici incongruenze, ma lo “strappo” radicale, rilevabile ictu oculi, tra premesse e conclusioni. In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. È inammissibile il ricorso del pubblico ministero che, deducendo vizi motivazionali, solleciti una rielaborazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Trapani assolveva l’imputata dal reato di ricettazione di un telefono cellulare, ritenendo il fatto non punibile per la sua particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe stata priva di un verificabile riferimento alle concrete componenti oggettive e soggettive del fatto, idonee a evidenziarne la tenuità, nonostante l’accertata e prolungata disponibilità del telefono da parte dell’imputata. Il provvedimento sarebbe risultato, in sostanza, ai limiti dell’apparenza e sfornito di un reale giudizio sui dati informativi disponibili.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che nel caso di specie ricorresse l’apparenza motivazionale, figura che ricorre solamente in ipotesi estreme di scollamento tra quanto palesato e quanto destinato a sorreggere l’apparato motivazionale. Il giudice, infatti, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento.

La motivazione apparente è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, come nel caso di utilizzo di timbri, moduli a stampa o clausole di stile, ovvero quando dissimuli la totale mancanza di un vero esame critico degli elementi di fatto e di diritto. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, incluso il riferimento alle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, secondo cui la motivazione deve essere idonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Quanto alla manifesta illogicità, essa non identifica il ragionamento carente o la presenza di incongruenze, ma lo “strappo” radicale tra premesse e conclusioni, ovvero la totale frattura tra l’argomento posto a base della decisione e la logica o le regole esperienziali comuni. Nel caso concreto, il ricorrente lamentava asserite carenze motivazionali, sollecitando una rielaborazione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi.

La motivazione rassegnata dal Tribunale è stata ritenuta esente da profili di illogicità manifesta, avendo il giudice fatto corretta applicazione dei parametri normativi che qualificano la particolare tenuità del fatto, richiamando la scarsa intensità del dolo, il minimo disvalore sociale della condotta e la mancanza di particolari effetti dannosi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo addotto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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