La proprietaria della slot machine è persona offesa della frode informatica (Cass. pen. Sez. 2 n. 6113 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di frode informatica, la società proprietaria della slot machine il cui funzionamento sia stato alterato è persona offesa del reato e, come tale, legittimata a proporre querela, concorrendo con il comodatario che aveva in uso l’apparecchio. La nozione di ingiusto profitto comprende anche la mancata diminuzione patrimoniale per effetto del godimento di beni, come la possibilità di giocare senza corrispondere il dovuto. La causa estintiva di cui all’art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte riparatorie idonee a incrementare la sfera patrimoniale della persona offesa, non essendo configurabile in caso di mera restituzione del bene.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno riconosceva il ricorrente colpevole del delitto di frode informatica per aver alterato il funzionamento di una slot machine di proprietà di una società, concessa in comodato al titolare del bar ove l’apparecchio era installato. L’imputato, mediante un deviatore, inseriva monete che venivano prontamente recuperate senza confluire nella cassa, attivando comunque le giocate. La Corte di Appello di Salerno confermava la condanna a mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione e applicata la recidiva specifica e reiterata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo tre motivi. Con il primo si lamentava la mancata motivazione in ordine alla legittimazione a sporgere querela della rappresentante legale della società proprietaria, contestando la distinzione tra danneggiato e persona offesa e la mancata disponibilità del denaro, di pertinenza del comodatario. Con gli altri motivi si eccepiva l’assenza di un ingiusto profitto, essendo stata rinvenuta la sola somma di euro 43,00, e l’omessa valutazione della congruità della somma offerta ai fini dell’art. 162-ter cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In ordine alla querela, ha richiamato il principio per cui la persona offesa è il titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione costituisce l’essenza del reato. Poiché la manipolazione del sistema informatico è elemento costitutivo della frode informatica, la condotta lede direttamente l’interesse della società proprietaria al corretto utilizzo dell’apparecchio e all’esazione dei corrispettivi, interesse non eliso da quello del comodatario.
Quanto al profitto, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che lo avevano individuato nell’acquisita possibilità di giocare senza corrispondere il dovuto, con correlativo danno per la società e il gestore. Ha richiamato il principio per cui, in tema di reati contro il patrimonio, il profitto si ravvisa sia nell’accrescimento patrimoniale sia nella mancata diminuzione per effetto del godimento di beni, assumendo l’ingiustizia dal carattere “sine jure” dell’arricchimento.
La Corte ha infine rigettato la censura relativa alla riqualificazione in tentativo e all’applicazione della causa estintiva di cui all’art. 162-ter cod. pen., condividendo il giudizio di inadeguatezza della somma offerta. Ha ribadito che la condotta riparatoria deve incrementare la sfera patrimoniale della persona offesa, non essendo sufficiente la restituzione del bene e richiedendosi l’eliminazione del danno criminale.
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Nota della Redazione
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