Il termine di decadenza non giustifica la violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 (Cass. civ. Sez. 5 n. 18159 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ragioni di particolare e motivata urgenza che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, consentono all’Amministrazione finanziaria di notificare l’avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. L’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non può pertanto integrare la ragione d’urgenza richiesta dalla norma, atteso che l’Amministrazione finanziaria è responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza quale organo ispettivo collaterale. La violazione del termine dilatorio determina l’invalidità dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
La Guardia di Finanza consegnava alla società contribuente il processo verbale di constatazione in data 13.12.2012. L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento per Irpeg ed Irap relativi all’anno 2003 già il successivo 24.12.2012, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni. La società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che annullava l’avviso anche per la violazione del termine dilatorio, non potendo la prossima scadenza del termine di decadenza costituire ragione d’urgenza giustificativa.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, riformava la decisione, ritenendo legittima la notifica anticipata in considerazione della necessità di attendere l’autorizzazione all’accesso agli atti rilasciata solo nel novembre 2012 e della scadenza del termine, pur raddoppiato, fissata al 31.12.2012. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il quinto motivo di ricorso, con il quale la contribuente lamentava la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché la sola prossimità della scadenza del termine di decadenza non poteva integrare la ragione d’urgenza richiesta dalla norma per derogare al termine dilatorio. La trattazione prioritaria si giustificava in quanto l’eventuale fondatezza del motivo avrebbe comportato l’invalidità originaria dell’atto impugnato, mentre il vizio di motivazione apparente dedotto con il sesto mezzo avrebbe importato soltanto la cassazione della decisione d’appello.
La Corte ha rilevato che il processo verbale di constatazione era stato consegnato il 13.12.2012 e l’avviso di accertamento era stato notificato l’24.12.2012, in prossimità della scadenza del termine di decadenza del 31.12.2012. Il termine dilatorio di sessanta giorni non era stato rispettato, e l’Amministrazione finanziaria non aveva invocato, neppure in sede di controricorso, ragioni diverse dalla prossimità della scadenza del termine per giustificare la violazione.
Richiamando il precedente di Sez. V, n. 11110 del 06.04.2022, la Corte ha affermato che le ragioni d’urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. L’imminente scadenza del termine decadenziale non può in alcun modo essere individuata come ragione d’urgenza, poiché la disposizione ha come destinataria l’Amministrazione finanziaria nel suo complesso, che risponde anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza quale organo ispettivo collaterale. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso della società e annullando l’avviso di accertamento.
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Nota della Redazione
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