L’accoglimento del reclamo ex art. 17-bis determina la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 5 n. 15357 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento del reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, comunicato dall’ufficio nel termine di novanta giorni, determina la caducazione dell’atto impugnato, senza necessità di un’ulteriore attività provvedimentale dell’Amministrazione finanziaria. Tale definizione in via amministrativa fa venir meno l’oggetto del contendere e l’interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere e declaratoria di estinzione del processo.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, ma il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannandola alle spese per lite temeraria. La decisione si fondava sulla ritenuta insussistenza di un valido annullamento dell’atto, non essendo stata prodotta la documentazione comprovante l’esito del reclamo. In appello, la Corte di giustizia tributaria della Sicilia riformava la sentenza, ritenendo che la comunicazione a mezzo pec dell’accoglimento del reclamo non fosse di per sé sufficiente a caducare l’atto, essendo necessario un formale provvedimento di annullamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 100 e 15 d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione di legge in relazione all’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 e sull’art. 100 cod. proc. civ. Il thema decidendum riguardava l’idoneità della comunicazione dell’esito favorevole del reclamo a determinare la definitiva caducazione dell’atto, senza che occorresse un successivo provvedimento di annullamento adottato formalmente dall’ufficio.
La Suprema Corte ha inquadrato l’istituto del reclamo e della mediazione come fase precontenziosa di natura amministrativa con funzione deflattiva, volta a consentire all’Amministrazione un riesame anticipato dell’atto impositivo alla luce delle doglianze del contribuente. L’accoglimento del reclamo si sostanzia in un annullamento dell’atto impugnato, configurandosi come esercizio di autotutela in senso lato, ancorché incardinato in una procedura tipizzata e temporalmente scandita.
La Corte ha precisato che l’accoglimento totale del reclamo, tempestivamente comunicato nel termine di novanta giorni, produce l’effetto di eliminare l’oggetto del contendere. Al riguardo, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che valorizza la funzione deflattiva dell’istituto, qualificando il reclamo-mediazione come condizione di procedibilità del ricorso (richiamando Cass. n. 12770/2025 e Cass. n. 19785/2025).
Conseguentemente, i giudici di legittimità hanno escluso la necessità di un ultroneo provvedimento di annullamento da parte dell’Agenzia, ritenendo la comunicazione di accoglimento già di per sé sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere ex art. 46, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, con sopravvenuta carenza di interesse della contribuente a coltivare la lite sin dalla costituzione in primo grado. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, soccombente in ragione della carenza di interesse, con liquidazione ridotta del 20% dei compensi ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992, in favore dell’Amministrazione finanziaria assistita dai propri funzionari.
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Nota della Redazione
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