Motivazione apparente e acquiescenza parziale nel giudizio tributario di appello (Cass. civ. Sez. V n. 21641 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente, consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, così da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento. L’anomalia motivazionale integra error in procedendo e comporta la nullità della sentenza per violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nel giudizio tributario di appello, l’acquiescenza prestata dall’Amministrazione a una parte della sentenza di primo grado implica che su quella questione il giudice non è tenuto a pronunciare, essendo essa estranea al thema iudicandi. Il nuovo provvedimento emesso in autotutela è atto autonomamente impugnabile e non giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la questione non sia più devoluta al giudice del gravame.

Il Fatto

La vicenda riguarda un avviso di pagamento e un atto di irrogazione sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per accise non armonizzate relative all’anno d’imposta 2017, con recupero di importi indebitamente compensati dalla società contribuente nel triennio 2017-2019. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Ufficio, valorizzando il principio della ragione più liquida e rilevando che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare un’istruttoria in contraddittorio. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il principio invocato dal controricorrente — secondo cui, in caso di doppia conforme di merito, la sentenza d’appello non è impugnabile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. — è corretto in diritto, ma non pertinente: i motivi proposti integrano unicamente i vizi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

Il primo motivo, con cui si chiede la cessazione parziale della materia del contendere a seguito dell’annullamento parziale in autotutela, è infondato. La Corte condivide integralmente le conclusioni del Procuratore generale. L’Ufficio, con l’atto di appello, aveva sostanzialmente fatto acquiescenza sulla questione relativa alle dichiarazioni inviate a mezzo PEC. Su tale questione, pertanto, il giudice del gravame non è tenuto a pronunciare, perché estranea al thema iudicandi. Non si tratta quindi di valutare l’incidenza del provvedimento in autotutela sul giudizio: quel provvedimento è un atto nuovo, suscettibile di autonoma impugnazione ove non condiviso dal contribuente. La cessazione della materia del contendere postula che il giudice sia chiamato a pronunciare sulla questione, ciò che nel caso di specie non è, attesa l’acquiescenza.

Il terzo motivo è fondato e assorbente del secondo. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, così da non consentire alcun effettivo controllo (Cass. S.U. n. 22232 del 03.11.2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05.08.2016). Analogo vizio integra la motivazione contraddittoria, mentre resta escluso il sindacato sulla semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07.04.2014).

Nel caso concreto, la CTR ha preso atto dell’acquiescenza dell’Ufficio sulla questione delle dichiarazioni inviate a mezzo PEC e ha stigmatizzato l’esercizio del potere di autotutela parziale, ma non ha chiarito le ragioni del rigetto dell’appello quanto all’ulteriore questione relativa alla indebita compensazione, sulla quale nessuna acquiescenza era intervenuta. L’affermazione secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguarsi alla decisione di primo grado è inoltre illogica e inidonea a chiarire le ragioni del rigetto.

La Corte accoglie dunque il terzo motivo, rigetta il primo, assorbe il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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