Utili extracontabili e sospensione necessaria del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 2530 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso per ricavi non contabilizzati emesso a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa costituisce presupposto indefettibile della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. Ne deriva che l’accertamento societario è antecedente logico-giuridico di quello verso il socio e che, ove il primo non sia ancora definito con sentenza passata in giudicato, il giudizio sul socio va sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Solo l’annullamento dell’avviso societario divenuto definitivo per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria determina l’illegittimità dell’atto impositivo notificato al singolo socio. È irrilevante, invece, la pronuncia resa per un diverso anno di imposta, stante l’autonomia dei presupposti impositivi.
Il Fatto
L’Ufficio accertava in capo a una s.r.l. a ristretta base societaria un maggior reddito di impresa, elevando la base dichiarata da euro 58.852,00 a euro 526.222,00. In ragione della compagine ristretta emetteva separati avvisi di accertamento verso due soci, sul presupposto della distribuzione di utili extracontabili, accertando ai fini Irpef, per l’anno 2006, un maggior reddito di capitale.
I soci impugnavano gli atti e la C.t.p. di Treviso accoglieva i ricorsi, rilevando che l’avviso societario era stato annullato con sentenza n. 140 del 2012. La C.t.r. del Veneto confermava, valorizzando la pregiudizialità dell’accertamento societario rispetto a quello dei soci. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza. Il requisito di specificità non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, alla luce dei principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, e non impone l’integrale trascrizione degli atti (Cass. Sez. U. n. 8950 del 2022).
Sempre in via preliminare, la Corte rileva d’ufficio che il giudizio di cassazione sulla sentenza di conferma dell’annullamento dell’avviso societario per lo stesso anno 2006 è stato definito con sentenza n. 34062 del 2021, che ha annullato con rinvio la pronuncia della C.t.r. Detto precedente è conoscibile d’ufficio anche mediante banche dati elettroniche (Cass. n. 29923 del 2020). È invece irrilevante l’ordinanza n. 12329 del 2022, relativa all’anno di imposta 2008, per l’autonomia dei presupposti impositivi dei diversi periodi.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La validità dell’avviso per ricavi non contabilizzati emesso verso la società a ristretta base è presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione degli utili ai soci (Cass. n. 752 del 2021): l’accertamento societario e quello verso i soci non sono, dunque, reciprocamente autonomi.
Il secondo motivo è fondato. La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile al processo tributario quando pendono davanti a giudici diversi procedimenti legati da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno sia indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro (Cass. n. 1865 del 2012, n. 21396 del 2012, n. 21765 del 2017). Solo l’annullamento dell’accertamento societario divenuto definitivo per vizi di merito riverbera sull’atto del socio; non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, la sospensione s’impone per la pendenza separata dei procedimenti (Cass. n. 1574 del 2021, n. 23323 del 2014, n. 4485 del 2016).
La C.t.r. si è limitata a valorizzare l’annullamento dell’avviso societario senza considerare che esso non era definitivo, come confermato dal successivo ricorso in cassazione: ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione. L’accoglimento del secondo motivo assorbe gli ulteriori; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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