Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria per assenza di ratio decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 7503 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere da una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La loro assenza configura nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua verifica in sede di impugnazione. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, non essendovi alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso seguito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per il recupero di importi Irpef e Iva, contestando omissioni nella tenuta delle scritture contabili e irregolarità nella dichiarazione modello unico per l’anno 2007. La CTP di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo come non dovute le sanzioni per difetto dell’elemento soggettivo, avendo il contribuente tempestivamente comunicato i dati al proprio consulente, che aveva omesso di riportarli in contabilità.
La CTR della Puglia, investita da distinti appelli paralleli del contribuente e dell’Ufficio, accoglieva l’appello del contribuente, respingeva quello dell’Agenzia e compensava le spese. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; resisteva il contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché il vizio di motivazione apparente e l’obbiettiva contraddittorietà della pronuncia di appello, per non avere la CTR esplicitato, neppure nel più succinto dei modi, le ragioni del disconoscimento delle circostanze contrarie allegate e provate dall’Ufficio.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. La sentenza impugnata è vistosamente deficitaria in punto di motivazione e non lascia cogliere in alcun modo la ratio decidendi alla base della statuizione adottata. La pronuncia è apparsa talmente ermetica e involuta da non consentire di inquadrare la vicenda e da impedire di avere contezza, unitamente ai motivi di gravame, delle ragioni della decisione.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la cui assenza configura nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo, funzionale alla sua comprensione e alla sua verifica in sede di impugnazione (Cass. n. 920 del 2015; Cass. n. 29721 del 2021).
È stato inoltre ribadito che il vizio di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico del convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso seguito (Cass. n. 3819 del 2020).
Il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, è stato dichiarato assorbito. All’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia.
Nota della Redazione
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