Motivazione apparente e omessa pronuncia sulla prescrizione nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18819 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito tributario, la sentenza che ometta di pronunciare e di motivare sulla eccezione di prescrizione dei tributi, ritualmente e tempestivamente riproposta in appello, è affetta da nullità per violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., integrando gli estremi della motivazione apparente. Il generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili, contenuto nell’art. 1, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992, rende applicabili al processo tributario gli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. L’omessa pronuncia su una questione decisiva impedisce l’individuazione del thema decidendum e impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’intimazione di pagamento emessa nei confronti di una contribuente per quattro cartelle relative al mancato pagamento di IVA e IRPEF per gli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Napoli, che accoglieva il ricorso ritenendo invalida la notificazione effettuata a mezzo di società privata (Nexive s.p.a.), della cui licenza non era stata data prova.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello e la C.t.r. della Campania, con sentenza n. 5914/2021, lo accoglieva, ritenendo liberalizzato l’ultimo segmento di servizi postali riservato a Poste Italiane. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando l’omessa valutazione della prescrizione quinquennale e la motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente perché connessi, sono ritenuti fondati. La Corte muove dal principio, desumibile dagli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determina la nullità della sentenza quando rende impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni del dispositivo. Tale principio, per il rinvio materiale dell’art. 1, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992, vale anche nel rito tributario.
Richiamando l’evoluzione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. dopo la riforma del 2012, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale”, ravvisabile nelle ipotesi di mancanza di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata.
La sentenza d’appello è corretta nella parte in cui ha dato contezza della liberalizzazione dell’ultimo segmento dei servizi postali e del deposito in atti della licenza individuale speciale n. 1-Al/2019 rilasciata alla società che aveva effettuato la notifica. La notifica dell’atto era pertanto valida; inoltre, la tempestiva impugnazione del contribuente produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 cod. proc. civ.
La C.t.r. ha tuttavia omesso di pronunciare e di motivare sulla possibile maturazione del termine di prescrizione quinquennale ex artt. 2953 e 2948 cod. civ., questione ritualmente riproposta in appello. Ha obliterato la verifica degli eventuali atti interruttivi rispetto alle date di notifica delle cartelle e delle successive intimazioni, alcune delle quali, secondo la contribuente, sarebbero intervenute dopo la scadenza del termine. In conclusione, il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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