Rimborso spese di accesso del medico convenzionato S.S.N. è reddito imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 10427 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese di accesso alla sede di lavoro riconosciuto al medico ambulatoriale convenzionato con il S.S.N., quando sia determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, non costituisce rimborso di spese effettivamente sostenute. Esso è ontologicamente diverso dalle indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51, comma 5, t.u.i.r., che presuppongono uno spostamento temporaneo in Comune diverso da quello di ordinaria esecuzione della prestazione, disposto su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Tale emolumento non rientra in alcuna delle ipotesi di deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dettato dall’art. 51, comma 1, t.u.i.r. e concorre quindi integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Il Fatto
Il contribuente, medico di medicina territoriale convenzionato con il S.S.N., aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria la restituzione dell’IRPEF prelevata sul rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere gli ambulatori esterni al Comune di residenza negli anni 2011, 2012 e 2013. Dopo un iniziale accoglimento, l’istanza era stata rigettata e il contribuente l’ha impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale.
In primo grado l’impugnazione è stata accolta, sul rilievo che il rimborso era liquidato in modo analitico, in rapporto ai chilometri percorsi, e non forfettario, con funzione restitutoria. La C.g.t. di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Amministrazione e accolto l’appello incidentale del contribuente, dichiarando nuova l’eccezione di decadenza e confermando la natura non retributiva del rimborso. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il secondo motivo, ritenuto logicamente prioritario. La sentenza impugnata si fondava sul precedente del 2015, secondo cui le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute dal medico specialista presso ambulatori esterni al Comune di residenza hanno funzione restitutoria e non sono assimilabili alla retribuzione, perché parametrate al chilometraggio e al costo del carburante (Cass. n. 6793/2015, Rv. 63546901).
La Corte rileva però che tale orientamento è superato da una pronuncia più recente, secondo cui il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro situata in Comune diverso da quello di residenza, determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle indennità per trasferte e non rientra in alcuna ipotesi legale di deroga al principio di onnicomprensività (Cass. n. 2124/2024, Rv. 67017101). Il precedente del 2015 era calibrato sul comma 5 dell’art. 51 t.u.i.r., relativo ai cosiddetti trasfertisti occasionali.
Il Collegio richiama poi le Sezioni Unite n. 27093/2017, che hanno distinto i trasfertisti occasionali da quelli abituali, tenuti per contratto a svolgere l’attività in luoghi sempre variabili, individuando gli elementi della trasferta: spostamento in luogo diverso da quello abituale, temporaneità del mutamento, esecuzione su ordine di servizio del datore di lavoro, irrilevanza del consenso del lavoratore. I commi da 5 a 8 dell’art. 51 t.u.i.r. prevedono una parziale non concorrenza al reddito solo per tali indennità.
Nel caso concreto, la stessa sentenza impugnata chiarisce che il rimborso riguardava gli spostamenti dal Comune di residenza a quelli di destinazione dell’attività. L’indennità corrisposta al medico per svolgere attività ambulatoriale fuori dal proprio Comune integra dunque una fattispecie diversa dalla trasferta comandata e resta soggetta a imposizione. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbe i restanti, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, stante la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso. Dispone la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di merito e per il giudizio di legittimità, in ragione del mutamento della giurisprudenza intervenuto nel corso del processo.
Nota della Redazione
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