Motivazione apparente e onere di esame della prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 4995 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, si configura quando essa manchi del tutto ovvero, pur formalmente esistente, presenti argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterne l’individuazione come giustificazione del decisum. In tale ipotesi il vizio è riconducibile alla nullità della sentenza di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ed è esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il giudice non può limitarsi a enunciare il giudizio, ma deve descrivere il processo cognitivo seguito, e non può omettere di valutare i plurimi e circostanziati elementi portati a contrario dal contribuente, spiegando perché essi siano inidonei a fornire prova contraria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2009 nei confronti di una contribuente esercente attività di lavanderia, contestando l’irrisorietà del reddito dichiarato e l’inattendibilità della contabilità, con rilievi su acquisti, rimanenze, dati dello studio di settore e assenza di conto corrente.
La contribuente proponeva ricorso, accolto dalla C.t.p. di Caserta. La C.t.r. della Campania, con sentenza depositata il 20 giugno 2016, accoglieva il gravame dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte esamina il documento pervenuto in data odierna, con cui il difensore della ricorrente comunica il decesso della parte e chiede la sospensione del processo. L’istanza è disattesa: nel giudizio di legittimità, per la particolare struttura e disciplina del procedimento, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, sicché la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione non assume rilievo né consente agli eredi l’ingresso nel giudizio.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la mancanza della motivazione si configura quando essa manchi del tutto, ovvero quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Viene richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ. applicabile alle sentenze emesse dopo il 10 settembre 2012, e, tra le altre, Cass. n. 6626 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018.
La Corte ribadisce poi che il giudice non può limitarsi al contenuto statico della dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi nella descrizione del processo cognitivo che lo ha condotto dal giudizio iniziale alla decisione, richiamando Cass. n. 1236 del 2006, Cass. n. 15964 del 2016, Cass. n. 32980 del 2018 e Cass. n. 21700 del 2020.
Nella specie la C.t.r. ha fatto malgoverno di tali principi: pur avendo correttamente qualificato l’accertamento come induttivo, basato sull’antieconomicità della gestione e sulle irregolarità contabili, e pur avendo escluso la necessità del contraddittorio preventivo essendo gli studi di settore riferiti al solo quantum, non ha valutato i plurimi e circostanziati elementi portati a contrario dal contribuente, riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, senza spiegare perché fossero inidonei a fornire, in tutto o in parte, prova contraria. La sentenza è pertanto incorsa in una motivazione apparente che non rende percepibili le ragioni della decisione.
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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