Amministrazione straordinaria, cartella di pagamento e aggio dell’agente (Cass. civ. Sez. V n. 34281 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento non integra un atto di esecuzione forzata, ma è assimilabile al titolo esecutivo e al precetto. Essa non incorre pertanto nel divieto di cui all’art. 51 l. fall., ora art. 150 c.c.i.i., richiamato dall’art. 48, d.lgs. n. 270/1999, e può essere legittimamente emessa e notificata anche nei confronti della società sottoposta ad amministrazione straordinaria. La possibilità di insinuazione al passivo sulla base della sola iscrizione a ruolo, senza previa notifica della cartella, non rende illegittima la cartella stessa. L’accoglimento del motivo sulla legittimità della cartella travolge, per assorbimento, anche la questione dell’aggio spettante al concessionario della riscossione.

Il Fatto

Una società operante nel trasporto aereo, sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, riceveva la notifica di una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relative agli anni d’imposta 2005 e 2006. La cartella era stata emessa su iscrizione a ruolo straordinaria, ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, per somme derivanti da tre pregressi avvisi di accertamento.

La società impugnava l’atto. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo legittima la notificazione, perché la cartella non costituiva atto di esecuzione forzata. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello, annullava invece la cartella, considerandola prodromica a una procedura esecutiva inibita verso la società ammessa alla procedura concorsuale, e reputava ingiustificato l’aggio richiesto dall’agente della riscossione. L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 18 e 48, d.lgs. n. 270/1999, nonché dell’art. 33, d.lgs. n. 112/1999. I ricorrenti sostengono che la possibilità di insinuazione al passivo sulla sola base dell’iscrizione a ruolo non esclude l’emissione della cartella, che non ha natura di atto esecutivo.

La Corte ritiene il motivo fondato. Muovendo da una condivisa interpretazione giurisprudenziale, il Collegio ribadisce che la cartella di pagamento non incorre nel divieto di cui all’art. 51 l. fall., ora art. 150 c.c.i.i., ripreso dall’art. 48, d.lgs. n. 270/1999. L’atto è assimilabile al titolo esecutivo e al precetto e, come tale, non è qualificabile come atto espropriativo. Richiama sul punto Cass. Sez. 5 n. 3923 del 2025, conforme a Cass. Sez. 5 n. 5637 del 2024.

Ne consegue che la possibilità di insinuazione al passivo sulla base del solo ruolo, anche senza la previa notificazione della cartella, in ragione dell’informatizzazione dell’Amministrazione finanziaria, non costituisce motivo idoneo a dichiarare l’illegittimità della cartella. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. 6-1 n. 2732 del 2019 e Cass. Sez. 1 n. 31190 del 2017.

Il Collegio esamina poi le difese della controricorrente. Le prospettazioni fondate sui principi di ragionevolezza e proporzionalità sono giudicate generiche, a fronte del diritto del creditore, attraverso l’agente della riscossione, di porre in esecuzione il proprio credito. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1 del 1° Protocollo della CEDU, quale parametro interposto ai fini dell’art. 117 Cost., la Corte osserva che il debitore è tenuto al pagamento di un debito certo, liquido ed esigibile e che gli interessi moratori costituiscono la naturale remunerazione del ritardo. La mera difesa sul pericolo di decadenze è irrilevante, poiché l’esercizio del diritto di credito è rimesso al creditore. Non è dedotto il profilo dell’abuso del diritto, e il profilo fallimentare resta distinto da quello tributario.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, proposto in via subordinata. Anche il terzo motivo, vertente sull’art. 117 d.lgs. n. 112/1999 e sul capo della sentenza relativo all’aggio, è assorbito: la conferma dell’emissione della cartella reca con sé il compenso spettante al concessionario. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

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