Onere della prova del contribuente e delega di firma negli atti impositivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 15807 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale. La delega di firma, conferita ai sensi dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, potendo essere conferita mediante ordine di servizio che individui il soggetto legittimato tramite la qualifica rivestita. Grava, invece, sul contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerzia e l’ammontare dei costi deducibili, attraverso una documentazione di supporto, non potendo una perizia di parte supplire all’assenza di prove documentali.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento con cui contestava l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. A seguito dell’appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio riformava parzialmente la sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del contribuente, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non avendo questo partecipato ai precedenti gradi di giudizio.
Con l’unico motivo del ricorso principale, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per la mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario avente la qualifica richiesta. La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio per cui l’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche in appello. Ciò che rileva è la riferibilità dell’atto all’ufficio, non la qualifica dirigenziale del firmatario o del delegante, essendo la questione dell’accesso legittimo alla dirigenza su un piano diverso dalla legittimazione alla sottoscrizione.
Con i due motivi del ricorso incidentale, trattati congiuntamente, l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 68 e 109 TUIR per avere il giudice di merito riconosciuto la deducibilità di costi sulla base di una mera perizia di parte. La Corte ha accolto le censure, affermando che grava sul contribuente l’onere di provare non solo l’inerenza ma anche l’effettiva sussistenza e il preciso ammontare dei costi, attraverso una documentazione di supporto. La sentenza impugnata, che ha recepito le conclusioni della perizia senza una valutazione critica e senza riscontri documentali, presenta una motivazione apparente e determina un’inversione dell’onere probatorio.
In accoglimento del ricorso incidentale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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