È nulla per motivazione apparente l’ordinanza che si richiama per relationem al provvedimento opposto senza esame critico dei motivi (Cass. civ. Sez. 2 n. 22929 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationem al provvedimento di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame. Il giudice dell’opposizione, quando si riporti alla motivazione del provvedimento opposto, deve indicarne il contenuto e chiarire le ragioni per cui la condivide, dando conto delle censure proposte e della documentazione versata in atti.
Il Fatto
Con ricorso depositato nel gennaio 2020, un avvocato proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Napoli Nord, concernente la liquidazione dei compensi per attività di patrocinio svolta dinanzi al Giudice di pace. Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, rigettava l’opposizione, richiamando la motivazione del provvedimento contestato e valorizzando la quantificazione equitativa dell’attività del ricorrente operata dal Giudice di pace. Avverso tale ordinanza il professionista proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, lamentando, tra l’altro, l’omessa liquidazione di alcune fasi e attività processuali. Il Ministero della Giustizia non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato con precedenza il quinto motivo di ricorso, relativo all’omessa motivazione dell’ordinanza impugnata, per ragioni logiche e di economia processuale, ritenendolo fondato. Il Tribunale di Napoli Nord, infatti, nulla aveva detto in ordine ai motivi dell’opposizione e alla documentazione versata in atti per giustificarli, nonostante avesse dato atto della relativa produzione. Il giudice dell’opposizione si era limitato a fare riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, senza riprodurne il contenuto e senza chiarire perché la condividesse.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza per cui è nulla, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationem alla sentenza di primo grado attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame. In tal senso ha citato, da ultimo, l’ordinanza n. 7267 del 2026.
Nella specie, il Tribunale si era limitato a condividere la motivazione del provvedimento opposto, valorizzando la puntuale ricostruzione del merito della vicenda professionale e la valutazione circa la sua pretesa complessità, ma senza rispondere alle specifiche censure del ricorrente. Il giudice dell’opposizione aveva taciuto in ordine alla liquidazione della fase istruttoria, all’assistenza ai due imputati, alla liquidazione del procedimento civile, dell’atto di precetto e della procedura esecutiva mobiliare e al rimborso delle spese forfettarie.
Quanto al riferimento alla pronuncia del Giudice di pace, la Corte ha osservato che tale elemento era stato considerato dallo stesso Tribunale non rilevante ai fini della decisione, in quanto il provvedimento aveva effettuato un esame sommario con quantificazione equitativa dell’attività. Tale dato, per stessa ammissione del Tribunale, non forniva un’accettabile risposta ai motivi di opposizione. La Corte ha pertanto accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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