Eccesso di potere giurisdizionale: il riempimento di una lacuna legis è solo error in iudicando (Cass. civ. Sez. Un. n. 13514 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce error in iudicando, e non eccesso di potere giurisdizionale, l’eventuale erronea individuazione di una “lacuna legis” o il suo riempimento mediante impropria applicazione di una disposizione che regola casi o materie simili o di principi generali dell’ordinamento. L’attività di interpretazione della legge, anche se complessa o opinabile, non integra di per sé invasione della sfera riservata al legislatore, né sconfinamento nella discrezionalità amministrativa, ove la pronuncia del giudice amministrativo si sia attenuta alla ricerca della voluntas legis applicabile al caso concreto e si esaurisca nella conferma del provvedimento impugnato, senza sostituirsi ad esso.
Il Fatto
Due società, proprietarie di un impianto idroelettrico, impugnavano dinanzi al Tribunale superiore delle acque le note con cui il Gestore dei servizi energetici aveva accertato il superamento dei limiti assentiti di potenza nominale e di portata, disponendo il recupero degli incentivi e quantificando i certificati verdi da restituire. A seguito di regolamento preventivo, le Sezioni Unite dichiararono la giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR Lazio accolse parzialmente il ricorso per la prescrizione del recupero relativo al periodo antecedente una certa data, rigettandolo per il resto. Il Consiglio di Stato, in riforma, rigettava gli appelli, affermando che l’impresa beneficiaria non ha diritto a incentivi per una quantità d’acqua superiore a quella prevista dal titolo concessorio, risultando irrilevante che l’eccesso integri o meno una violazione del titolo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sul vizio di eccesso di potere giurisdizionale. Da un lato, le ricorrenti lamentavano che il Consiglio di Stato avesse illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento del Gestore, basato su violazioni dei titoli concessori accertate dalla Regione e non sul superamento della portata media di concessione. Dall’altro, deducevano che la soluzione interpretativa adottata, fondata sulle esigenze finanziarie del Gestore, non trovasse riscontro in alcuna fonte normativa.
Nel rigettare le censure, la Corte ha preliminarmente ricordato che l’ordinanza n. 26150 del 2017, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo, ha costituito giudicato con efficacia vincolante, senza pregiudicare le questioni di merito e senza limitare la sindacabilità della sentenza d’appello per i vizi di cui all’art. 111, comma 8, Cost..
Quanto al merito, le Sezioni Unite hanno escluso che la sentenza impugnata abbia applicato una norma creata dal giudice, piuttosto che quella esistente. L’operazione compiuta dal Consiglio di Stato è consistita in una complessiva interpretazione della disciplina in tema di quote d’obbligo di energie rinnovabili e sistema dei certificati verdi. Anche l’eventuale erronea individuazione di una lacuna normativa, o il suo riempimento analogico, costituiscono vizi dell’attività interpretativa, riconducibili all’error in iudicando e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
La Corte ha inoltre chiarito che la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento, senza sostituirsi ad esso. L’autorità che ha emesso l’atto conserva tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse stato impugnato, con la sola esclusione di ravvisare i vizi di legittimità ritenuti insussistenti. Non è quindi ipotizzabile uno sconfinamento nella sfera del merito amministrativo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna in solido delle ricorrenti alle spese. In ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando le società al pagamento di una somma in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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