Il prospective overruling non si applica ai mutamenti su istituti di diritto sostanziale come la prescrizione (Cass. civ. Sez. 3 n. 18801 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prospective overruling è configurabile solo al ricorrere della cumulativa presenza di tre presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo; che il mutamento sia stato imprevedibile per il carattere lungamente consolidato del pregresso indirizzo; che, in conseguenza dell’overruling, si determini un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. L’istituto non è invocabile nel caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, quale è l’istituto della prescrizione, atteso che la circostanza che un istituto sostanziale abbia riflessi processuali non è argomento sufficiente per radicare l’applicazione del prospective overruling, non esistendo istituto di diritto sostanziale che non abbia ripercussioni sul piano processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, medico specializzando in pediatria, aveva agito in giudizio nel maggio 2020 per ottenere il risarcimento del danno da mancata remunerazione per il corso di specializzazione, in attuazione delle Direttive CEE. Il Tribunale di Roma, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, aveva accolto la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Corte di Appello di Roma, su impugnazione della Presidenza, aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione del diritto. Applicando il principio espresso dalla Cassazione, la Corte territoriale aveva ritenuto che, alla data del 1° gennaio 2012, il termine di prescrizione avesse una durata residua maggiore di cinque anni, con conseguente applicazione del nuovo termine quinquennale introdotto dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, senza che risultassero atti interruttivi nel periodo successivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui il medico denunciava la violazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ. e dell’art. 4 della legge n. 183/2011, deducendo l’illegittimità della declaratoria di prescrizione per mancata applicazione dell’istituto del prospective overruling. Il ricorrente sosteneva di aver instaurato il giudizio nel termine di prescrizione decennale, seguendo l’orientamento dominante al momento della proposizione della domanda, per poi vedere il proprio diritto prescritto a causa della sopravvenienza di un nuovo orientamento che applicava il termine quinquennale.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, enunciando i presupposti necessari per la configurabilità del prospective overruling, istituto volto a tutelare il diritto di azione e di difesa dai mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato l’improprietà del richiamo all’istituto, in quanto non si era verificato alcun vero mutamento giurisprudenziale. L’arresto di nomofilachia su cui si fondava la decisione impugnata (Cass. n. 35571/2023) si era pronunciato per la prima volta sugli effetti della abbreviazione del termine di prescrizione per i danni da tardiva attuazione di direttive comunitarie, operata dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011. Tale questione rappresentava un inedito nella giurisprudenza di legittimità, concernendo aspetti nuovi indotti dalla sopravvenienza di diritto positivo, e non ponendosi in contrasto con i precedenti che affermavano l’applicabilità della novella solo ai fatti illeciti successivi al 1° gennaio 2012, avendo questi ultimi ad oggetto giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore della legge.
La Corte ha inoltre precisato che, pur volendo ravvisare in astratto un mutamento giurisprudenziale, questo avrebbe investito la prescrizione, tipico istituto di diritto sostanziale, con conseguente esclusione dell’applicabilità del prospective overruling. La circostanza che la prescrizione abbia riflessi processuali non è dirimente, attesa la funzione servente del processo quale sede di esercizio dei diritti sostanziali.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, limitata al rimborso delle spese eventualmente prenotate a debito, e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 2947 c.c. – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno