Inammissibili i motivi che deducono vizi di motivazione senza fatto decisivo (Cass. civ. Sez. II n. 356 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, è ridotto al minimo costituzionale e non può avere a oggetto un semplice difetto di sufficienza o di adeguatezza della motivazione. Il vizio di omesso esame riguarda esclusivamente un fatto decisivo inteso in senso storico-naturalistico, non una questione o un’argomentazione giuridica. Ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado non è impugnabile per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso che censuri una statuizione meramente incidentale, o che riproponga senza sviluppo argomentativo le doglianze già esaminate, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, cessionario di due contratti preliminari di vendita relativi a cinque box auto, aveva agito contro la società venditrice ex art. 2932 cod. civ. e, in alternativa, contro le garanti dell’adempimento, chiedendo il pagamento dell’equivalente del valore dei box in forza di una clausola di garanzia fideiussoria. Le controricorrenti avevano eccepito la decadenza ex art. 1957 cod. civ., per essere l’attore rimasto inerte dalla data di perfezionamento della condizione sino alla notifica della citazione.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda di garanzia, ritenendo fondata l’eccezione. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la decisione, dichiarando l’appello infondato a prescindere dall’ammissibilità delle nuove produzioni e allegazioni, e ribadendo che la clausola che attribuiva alla società venditrice il compito di convocare l’acquirente dal notaio integrava una semplice modalità esecutiva e non una condizione sospensiva. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduce la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle nuove allegazioni. Il Collegio osserva che il ricorrente stesso qualifica quella statuizione come resa solo “in modo incidentale”: essa è preceduta dall’affermazione di infondatezza dell’appello ed è seguita dalla precisazione che, indipendentemente dall’ammissibilità delle nuove produzioni, le ragioni di gravame non incidevano utilmente sulla sentenza impugnata. Sul punto opera inoltre la preclusione del doppio conforme: l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, esclude l’impugnazione per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. della sentenza di appello che conferma quella di primo grado.

Il terzo motivo denuncia travisamento degli atti e violazione degli obblighi di motivazione. La Corte esclude il travisamento, poiché il giudice di appello non ha negato l’esistenza dei motivi, ma li ha ritenuti non utili allo scopo. Quanto alla dedotta inadeguatezza della motivazione, il Collegio richiama Cass. n. 8054 del 2014 e ribadisce che il sindacato è ormai ridotto al minimo costituzionale; la motivazione impugnata è effettiva, comprensibile e scevra da contraddizioni irriducibili.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Ricorre la preclusione del doppio conforme e, nel merito, l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. può riguardare solo un preciso accadimento storico-naturalistico, non le “questioni” o “argomentazioni” prospettate. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 2268 del 2022. L’evocazione dell’art. 345 cod. proc. civ. resta poi priva di sviluppo argomentativo.

Il quinto motivo, con cui si censura l’affermazione finale sulla cessazione degli obblighi dei fideiussori, è dichiarato inammissibile perché il ricorrente stesso lo qualifica come meramente ripropositivo dei motivi precedenti, senza autonoma valenza interpretativa. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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