Il giudicato sulla giurisdizione preclude la censura di intromissione nella discrezionalità amministrativa (Cass. civ. Sez. 3 n. 1488 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. è a sua volta inammissibile se non individua specificamente le parti della pronuncia oggetto di critica, limitandosi a censurare le statuizioni del primo giudice. L’eventuale sindacato di legittimità su tale ordinanza può riguardare esclusivamente i vizi propri, consistenti nella violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 111 Cost. Il motivo di ricorso che si risolve in una mera recriminazione sulle conclusioni della c.t.u., fatte proprie dal giudice di merito, è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, non impugnata, preclude qualsiasi ulteriore discussione sulla questione, ivi inclusa la censura di intromissione nella discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Il Comune aveva eseguito nel 2009 opere pubbliche su una via pubblica. Alcuni privati e una società, proprietari di immobili limitrofi, lo citarono in giudizio per sentir accertare l’illegittimità delle modalità di esecuzione e ottenere la condanna all’esecuzione degli interventi necessari a eliminare le periodiche invasioni di acque meteoriche.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione. Espletata la c.t.u., la sentenza definitiva condannò il Comune all’esecuzione delle opere descritte dall’ausiliare. La Corte d’appello, con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., dichiarò l’inammissibilità del gravame. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’impugnazione dell’ordinanza-filtro, rilevandone l’inammissibilità. Il ricorrente non aveva individuato le parti di tale pronuncia oggetto di critica, incentrando i motivi sulle statuizioni del Tribunale e senza sottoporre a censura le relative motivazioni. Le deduzioni generiche sulla nozione di “ragionevole probabilità di accoglimento” sono state ritenute processualmente irrilevanti. I vizi propri dell’ordinanza, soli a poter essere oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non erano stati prospettati.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto si riduceva a una critica alle conclusioni del c.t.u. La Corte ha richiamato il principio per cui il motivo di impugnazione deve concretizzarsi in una critica specifica della decisione, non potendo risolversi in un “non motivo”. Gli accertamenti in fatto del giudice di merito, basati sulle risultanze della consulenza tecnica, non sono sindacabili in sede di legittimità. Le norme degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. risultavano evocate senza il rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa violazione dei limiti della giurisdizione ordinaria per l’imposizione di un facere specifico, è stato ritenuto inammissibile per intervenuto giudicato. La sentenza non definitiva aveva già affermato la giurisdizione e, non essendo stata impugnata, il meccanismo dell’art. 340 cod. proc. civ. precludeva ogni ulteriore discussione. La Corte ha escluso la distinzione tra eccezione generale e questione riproposta, evidenziando che la questione non aveva formato oggetto di appello.
Il terzo motivo, concernente la regolamentazione delle spese, è stato qualificato come “non motivo”, in quanto subordinato all’accoglimento delle precedenti censure. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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