Notifica a mezzo posta e compiuta giacenza (Cass. civ. Sez. V n. 26967 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c. e in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente. Il destinatario che deduca che il plico non conteneva alcun atto, o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione: l’onere probatorio è posto a carico del notificato e non del notificante. La censura che, senza contestare l’accertamento in fatto del giudice di merito, miri alla rivalutazione delle prove è inammissibile in cassazione, così come quella che, dolendosi della validità del procedimento notificatorio, non riporti né produca la relata di notifica ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il Fatto
Due contribuenti, coniugi, impugnavano altrettante cartelle di pagamento notificate a mezzo del servizio postale nel settembre 2012, relative all’iscrizione a ruolo di somme contenute in due avvisi di accertamento emessi per IRPEF e addizionali dell’anno 2005, per maggior reddito imponibile derivante da canoni di locazione percepiti e non dichiarati. I ricorrenti deducevano di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento e di averne avuto conoscenza solo in occasione della notifica delle cartelle, chiedendo l’annullamento di queste e degli atti impositivi presupposti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, riteneva regolare la notifica delle cartelle e irrilevante la variazione di domicilio non comunicata all’Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello, ritenendo perfezionato il procedimento notificatorio e irrilevante l’eccezione sull’onere del notificante di dimostrare il contenuto del plico. I contribuenti ricorrevano per cassazione con due motivi; le Agenzie intimate non depositavano controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 890/1973, sostenendo l’inosservanza delle formalità della notificazione a mezzo posta e la mancata documentazione, da parte dell’Ufficio, del secondo tentativo e della comunicazione di avvenuto deposito.
La Corte lo dichiara inammissibile sotto più profili. Quanto all’avviso notificato a uno dei contribuenti, la Commissione aveva accertato il deposito dell’atto in busta sigillata presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, restituita per compiuta giacenza: la notifica deve quindi ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuto deposito. Quanto all’avviso notificato all’altro, la Commissione aveva accertato il secondo tentativo e il deposito del piego presso l’ufficio postale, con comunicazione delle formalità a mezzo raccomandata e avviso lasciato nella cassetta.
I ricorrenti, osserva la Corte, non contestano specificamente l’accertamento in fatto, ma si limitano ad affermare che l’Agenzia non ha dato prova della notifica: la doglianza è volta a ottenere una rivalutazione del ragionamento del giudice di merito e investe un fatto sostanziale non conoscibile in sede di legittimità, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio in un non consentito terzo grado di merito. Il motivo è inammissibile anche perché non è stata riportata né prodotta la relata di notifica, né indicato dove reperirla, come impone l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non consentendo alla Corte di verificare la doglianza.
Il secondo motivo censurava il difetto di allegazione del notificante sul contenuto della busta. La Corte lo ritiene infondato: la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., la conoscenza dell’atto, e chi deduce che il plico conteneva altro è onerato della prova, in linea con il principio di vicinanza della prova. La censura è peraltro inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Commissione aveva escluso la contestazione sul contenuto proprio in ragione del mancato ritiro del plico, e tale argomentazione non risulta puntualmente attaccata. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per mancata attività difensiva delle intimate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso