Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e consapevolezza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 21613 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova della consapevolezza richiede elementi oggettivi e specifici, idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, non limitandosi alla mera fittizietà del fornitore. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita dei beni o servizi. Il sindacato di legittimità non può convertirsi in rivalutazione del fatto.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi a riprese IVA per gli anni 2017 e 2018, fondati sulla contestazione della soggettiva inesistenza del fornitore delle fatture. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che l’ufficio non aveva dimostrato né la fittizietà del fornitore né la consapevolezza della contribuente.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la motivazione apparente della sentenza e la violazione di legge in materia di riparto dell’onere probatorio. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, fondato sull’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., è infondato. L’iter logico della CTR è pienamente ricostruibile: il giudice di merito ha ritenuto assente la prova del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni e della consapevolezza della contribuente, valorizzando l’operatività del fornitore sul mercato e l’irrilevanza dell’assenza di rapporti con gli amministratori di diritto.

Il secondo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., è inammissibile nella parte in cui la censura sottende una richiesta di rivalutazione dei fatti. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 34476 del 2019: è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Nel merito il motivo è comunque infondato. L’incedere argomentativo della sentenza impugnata non contrasta con la giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell’onere della prova. La Corte ribadisce il principio già affermato da Sez. V n. 24471 del 2022: l’Amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; incombe sul contribuente la prova contraria della assenza di consapevolezza e dell’adozione della massima diligenza.

Nel caso concreto la CTR ha accertato che il fornitore operava da lungo tempo sul mercato, aveva una sede operativa reale e i pagamenti erano stati effettuati direttamente alla società emittente le fatture. Su queste basi il giudice di merito ha escluso la presenza di elementi oggettivi e specifici tali da far sorgere nel contribuente il dubbio di una situazione anomala.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.900,00 per compensi, oltre forfettarie ed esborsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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