Motivazione per relationem e minimo costituzionale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17846 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oppure si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, così che dalla lettura delle due pronunce emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È pertanto cassata la decisione che aderisca in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Il Fatto

Il contribuente non presentava il Modello Unico per l’anno d’imposta 2000. L’Agenzia delle entrate, attivate indagini finanziarie ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, emetteva avviso di accertamento con cui determinava reddito di lavoro autonomo e operazioni imponibili ai fini IVA, ai sensi degli artt. 41 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 54, comma 5, e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge in via preliminare le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, rileva che copia dei messaggi di accettazione e consegna e della relata di notifica è allegata al ricorso, per cui nessuna improcedibilità sussiste. Quanto alla seconda, richiama il principio secondo cui i doveri di chiarezza e sinteticità espositiva, imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., possono condurre a una declaratoria di inammissibilità solo quando si risolvano in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichino l’intelligibilità delle censure.

Nel merito, il motivo è accolto. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il controllo sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost. La Corte richiama i propri precedenti (Sez. Un. n. 37552 del 2021; Sez. III n. 4300 del 2023; Sez. III n. 4166 del 2024; Sez. III n. 7090 del 2022; Sez. III n. 2397 del 2021; Sez. I n. 20883 del 2019; Sez. IV n. 28139 del 2018).

La motivazione per relationem è ammessa a condizione che il giudice d’appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame o dell’identità delle questioni, così da ricavare dalle due sentenze un percorso argomentativo esaustivo. È invece cassata la decisione che aderisca alla pronuncia di primo grado in modo acritico.

Nel caso esaminato, la sentenza d’appello appare sfornita di motivazione effettiva. Dopo aver richiamato un estratto della Corte costituzionale n. 228 del 2014 e fatto riferimento a due provvedimenti di autotutela dell’Agenzia, la Commissione ha affermato che il contribuente aveva dimostrato che notevoli somme non erano a lui attribuibili e che la Commissione provinciale aveva ritenuto giustificate le somme transitate sul conto. Non ha però espresso le ragioni della decisione né dato contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche e della documentazione prodotta, omettendo ogni riferimento alle deduzioni dell’appellante.

La pronuncia impugnata è dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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