L’occupazione abusiva denunciata esclude il presupposto IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 8164 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini IMU, l’occupazione abusiva di un immobile, per la quale sia stata tempestivamente presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, fa venir meno il presupposto impositivo del possesso, poiché la proprietà del bene non costituisce, per il periodo in cui il proprietario ne è spogliato, un valido indice rivelatore di ricchezza ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost. Il proprietario non è pertanto tenuto al pagamento dell’imposta per il periodo di effettiva occupazione abusiva, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 60/2024.
Il Fatto
Il Comune di Milano notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento IMU per i periodi d’imposta 2017 e 2018, contestando l’omesso versamento del tributo. La società, proprietaria di un complesso immobiliare occupato abusivamente dal centro sociale Lambretta per undici mesi nel 2017 e per nove mesi nel 2018, eccepiva l’assenza del presupposto impositivo per mancanza del possesso del bene e, in via subordinata, chiedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta durante il periodo di occupazione.
La Commissione provinciale accoglieva la sola domanda subordinata, riconoscendo l’aliquota ridotta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello della società, affermando che l’occupazione abusiva non esclude la soggettività passiva del proprietario, trattandosi di imposta reale e patrimoniale. La società ricorreva quindi per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e della normativa IMU, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, valorizzando il decisivo intervento della Corte costituzionale n. 60/2024, invocato dalla ricorrente. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non prevedeva l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili a seguito di occupazione abusiva, tempestivamente denunciata.
La Consulta ha affermato che ogni prelievo tributario deve trovare causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza. La proprietà di un immobile abusivamente occupato non costituisce, per il periodo in cui il proprietario è privato del possesso e della disponibilità del bene, un valido indice di capacità contributiva. Tale circostanza rende la mancata esenzione irragionevole e lesiva del principio di cui all’art. 53 Cost., tanto che il legislatore è successivamente intervenuto riconoscendo l’esenzione dal 1° gennaio 2023.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, la Suprema Corte ha escluso che il presupposto del possesso possa identificarsi con la sola titolarità formale del diritto di proprietà, quando il bene sia concretamente sottratto alla disponibilità del proprietario a causa di un’occupazione abusiva denunciata. Nel caso di specie, l’occupazione risultava tempestivamente denunciata e, pertanto, nulla era dovuto dalla società a titolo di imposta immobiliare.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non necessitando la causa di ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione della sopravvenienza dell’intervento del Giudice delle leggi in corso di causa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.