Motivazione congrua e diniego delle attenuanti generiche: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 35512 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproduca profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In tema di trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente e non illogica quando il giudice dia atto, anche implicitamente, dell’assenza di elementi valutabili favorevolmente, senza necessità di confutazione analitica delle allegazioni difensive. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 28.01.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 11.12.2017, con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile e punito con la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa.
Avverso la decisione di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la carenza di motivazione in ordine al primo motivo di appello sulla responsabilità penale e la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, come formulato, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.
Il secondo motivo, relativo al trattamento punitivo, è parimenti non consentito: il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte d’appello, che appare congrua e corretta in punto di diritto, dunque immune da vizi di legittimità.
I giudici di merito hanno ricostruito con motivazione logica gli elementi che delineano un preciso quadro probatorio a carico dell’imputato, costituito dalle intercettazioni ambientali a bordo dell’auto, nella quale è stata riscontrata la presenza del ricorrente. In tali conversazioni i soggetti facevano espresso riferimento alle modalità dei furti perpetrati.
Quanto al motivo aggiunto, il giudice del merito ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche per l’assenza di elementi valutabili favorevolmente. La decisione si colloca nell’alveo della giurisprudenza consolidata secondo cui, per il diniego, è sufficiente che il giudice dia atto, anche implicitamente, dell’assenza di elementi positivi, senza necessità di confutazione analitica delle allegazioni difensive (Sez. 1 n. 39566 del 16.02.2017, Rv. 270986).
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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