Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo il transito nei ruoli civili (TAR Campania n. 1200 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, il militare abbia ottenuto il transito nei ruoli civili e sia cessato di appartenere alla Forza armata di appartenenza. Il provvedimento impugnato incide, infatti, esclusivamente sull’assegnazione della sede di servizio, senza ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro ormai costituito in ambito civile. La sopravvenuta carenza di un interesse concreto e attuale alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità, non emergendo dal provvedimento né dagli atti difensivi conseguenze pregiudizievoli attuali e direttamente riconducibili all’esecuzione del trasferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso una Capitaneria di porto, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto hanno disposto il suo trasferimento d’autorità ad altra sede per incompatibilità ambientale. L’amministrazione richiamava alcuni procedimenti penali pendenti e riteneva integrata la fattispecie della direttiva di settore, con grave deterioramento del rapporto fiduciario e riflessi negativi sul clima lavorativo.
Il ricorrente deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’irragionevolezza e la sproporzione del provvedimento, nonché la mancata considerazione della sopravvenuta inidoneità permanente al servizio militare incondizionato. Respinta la domanda cautelare, nelle more egli presentava domanda di transito nei ruoli civili, accolta dal Ministero della Difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato domanda di transito nei ruoli civili ai sensi della normativa vigente. La domanda è stata accolta con decreto del Ministero della Difesa del 26 settembre 2023 e, a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l’interessato ha cessato di appartenere ai ruoli della Forza armata di appartenenza.
Da tale sopravvenienza il Tribunale ha fatto discendere il venir meno dell’interesse alla decisione. Il provvedimento impugnato, osserva la sentenza, incideva esclusivamente sull’assegnazione della sede del militare, senza alcuna ulteriore conseguenza sul rapporto di lavoro ormai instaurato in ambito civile. Il thema decidendum si è dunque esaurito con il mutamento dello status del ricorrente.
La Corte ha poi escluso che residuassero conseguenze pregiudizievoli attuali. Né dal provvedimento impugnato né dagli atti difensivi emergono pregiudizi concreti tuttora attuali e direttamente riconducibili all’esecuzione del trasferimento. Anzi, il ricorso stesso dà atto che il provvedimento non è mai stato eseguito, poiché l’interessato versava in aspettativa per malattia e, in seguito, è transitato nei ruoli civili.
Il Collegio ha infine dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile declaratoria di improcedibilità, essendo in atti i documenti attestanti il transito al ruolo civile. In difetto di un interesse concreto e attuale alla decisione di merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della limitata attività difensiva svolta e della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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