Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 266 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e la rituale notifica del titolo, con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, integrano i presupposti dell’azione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare attuazione al giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. La nomina del commissario, proprio in quanto apprestata per fronteggiare l’eventuale inadempimento, non giustifica, allo stato, il riconoscimento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il loro diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e condannava il Ministero dell’istruzione e del merito all’erogazione delle relative somme per gli anni scolastici indicati.

La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Notificata al Ministero, non era stata eseguita. Decorso invano il termine dilatorio, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo che fosse ordinato l’accredito delle somme, con nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento e condanna alla penalità di mora. Il Ministero, pur notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha dato atto dell’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 31 marzo 2025, e dell’avvenuta notifica del titolo al Ministero con il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.

Nessun dubbio ha poi nutrito il Tribunale sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, e l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede espressamente l’azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostogli dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di procedere all’accredito sul portafoglio carta docente degli importi riconosciuti a ciascun ricorrente, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto alla richiesta penalità di mora, il Tribunale ha ritenuto di non ravvisare, almeno allo stato, i presupposti per il riconoscimento dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della nomina del commissario apprestata per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento. Ha tuttavia fatto salva la possibilità di una diversa valutazione, su nuova e apposita istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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