Motivazione implicita e libero apprezzamento delle prove nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14882 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conformità della sentenza al modello dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non esige che il giudice di merito esamini tutte le prove e tutte le tesi prospettate dalle parti: è sufficiente che esponga in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, con motivazione logica e adeguata. Devono ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti e i rilievi, pur non espressamente esaminati, incompatibili con la soluzione adottata. La valutazione delle presunzioni semplici e delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale è riservata al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità. La censura che si limiti a prospettare un diverso apprezzamento del materiale probatorio è inammissibile.
Il Fatto
L’Ufficio controlli di una Direzione provinciale delle entrate notificava a una società in nome collettivo, esercente commercio al dettaglio di prodotti ittici, un avviso di accertamento con cui contestava l’indebita deduzione di costi e maggiori ricavi non dichiarati, ricostruiti in via induttiva, recuperando la maggiore IVA dovuta. Contestualmente venivano notificati avvisi ai soci per maggiori redditi da partecipazione.
La società e i soci impugnavano gli atti davanti alla commissione tributaria provinciale, che riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente. La commissione tributaria regionale, in appello, riconosceva la legittimità di una deduzione di costi di modesto importo e confermava nel resto la decisione. Proponevano allora ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, deducendo vizi di motivazione, omissioni di pronuncia e violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sul ragionamento presuntivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta in modo sistematico i motivi, raggruppandoli secondo la loro reale natura. Sulle doglianze di omessa pronuncia osserva che il giudice di appello ha valorizzato plurimi elementi anomali — carenza documentale sull’attività dell’imbarcazione, sottoscrizione dei documenti di trasporto da parte di terzi estranei, bassa rotazione del magazzino, dichiarazioni dei soci sul venduto — e che il rigetto dell’eccezione può essere espresso anche in forma implicita, purché logicamente desumibile dal percorso argomentativo.
Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte richiama un orientamento consolidato: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e sceglierne le più attendibili, senza obbligo di confutare espressamente ogni tesi non accolta. La concisa esposizione delle ragioni della decisione è sufficiente, dovendosi reputare implicitamente rigettate le argomentazioni incompatibili, come affermato in Cass. n. 25509 del 2014 e Cass. n. 3126 del 2021.
Sul ragionamento presuntivo la Corte ribadisce che la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solo in presenza del cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice qualifichi gli indizi come gravi, precisi e concordanti e li ritenga poi inidonei, o al contrario li consideri non qualificati e li reputi sufficienti. La censura non può risolversi nel prospettare un convincimento diverso da quello espresso.
Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ne dichiara l’inammissibilità richiamando Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020: la norma è invocabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove introdotte d’ufficio fuori dai propri poteri, o prove inesistenti, mentre la diversa doglianza su un migliore apprezzamento delle prove attiene all’art. 116 cod. proc. civ. e al prudente apprezzamento, non censurabile. Analoghe considerazioni valgono per il richiamo agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., posto che la censura si traduce in una mera contrapposizione di interpretazioni.
Infine la Corte affronta il valore delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, riconoscendo loro natura di elementi indiziari che il giudice tributario ha il potere-dovere di valutare in base al principio della libera valutazione delle prove, confrontandone credibilità e congruenza. Non residuano, pertanto, i presupposti per alcuna delle censure, che si sostanziano in un’inammissibile rivisitazione del merito.
Nota della Redazione
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