Chiamata in correità e riscontri: no a travisamento del fatto in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 1300 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di chiamata in correità, gli elementi di prova richiesti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non devono avere i requisiti degli indizi di cui al comma 2, essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la dichiarazione dotata di propria autonomia. Il riscontro deve avere valenza individualizzante e proiettarsi sui fatti delittuosi attribuiti all’imputato, non limitarsi ad accrescere l’attendibilità intrinseca del dichiarante; la credibilità soggettiva e l’attendibilità oggettiva vanno valutate unitariamente, senza sequenze logico-temporali imposte dalla norma. In sede di legittimità è deducibile il travisamento della prova, che ricorre quando il giudice di merito fonda il convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo diverso da quello reale, mentre non è consentito prospettare il travisamento del fatto, né la rivalutazione delle risultanze processuali.

Il Fatto

La Corte di assise di appello aveva confermato la condanna dell’imputato alla pena di trenta anni di reclusione per concorso in omicidio pluriaggravato, con le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991. Secondo l’accusa, la vittima designata era un’altra persona e l’omicidio, risalente al 2001, era stato eseguito da sicari che avevano affiancato l’autovettura della vittima a bordo di un motociclo di tipo Enduro.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi e successivi motivi aggiunti, contestando la mancata ammissione di una perizia balistica, la valutazione di credibilità dei collaboratori di giustizia, la sussistenza dei riscontri, la configurabilità delle aggravanti e il diniego della continuazione esterna. La questione centrale riguarda il regime probatorio delle dichiarazioni eteroaccusatorie e i limiti del sindacato di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, dichiarando inammissibili o manifestamente infondati i singoli motivi. Quanto alla perizia balistica, il Collegio ha ribadito che la perizia non rientra nella categoria della prova decisiva e che, nel rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria in appello è ammessa solo nei limiti dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., con valutazione di assoluta necessità rimessa al giudice.

Sul nucleo centrale, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 20804 del 29.11.2012, ricorrente Aquilina. Le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati dalla norma vanno sottoposte a un duplice controllo, relativo all’attendibilità intrinseca del dichiarante e all’affidabilità estrinseca delle accuse, mediante elementi esterni di verifica. I riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento rappresentativo o logico, purché indipendenti e dotati di valenza individualizzante, senza necessità di autosufficienza probatoria.

Il Collegio ha precisato che il riscontro non può limitarsi ad accrescere l’attendibilità del dichiarante, ma deve proiettarsi verso i fatti attribuiti all’imputato, in posizione subordinata e accessoria rispetto alla chiamata. La Corte territoriale ha valutato unitariamente credibilità e attendibilità, verificando la concordanza delle dichiarazioni sul nucleo essenziale dell’accusa e la sussistenza di plurimi riscontri oggettivi.

Quanto ai vizi deducibili, la Corte ha distinto il travisamento della prova, censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dal travisamento del fatto, non prospettabile in sede di legittimità perché implicherebbe la sovrapposizione della valutazione della Corte a quella dei giudici di merito. Nel caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, l’omessa valutazione di una prova decisiva è deducibile solo se il dato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.

La Corte ha poi confermato la configurabilità del metodo mafioso, ravvisabile quando le modalità esecutive evocano la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, anche senza prova di un’associazione, e della premeditazione, desumibile dall’agguato e dall’intervallo temporale apprezzabile. La richiesta di continuazione, formulata solo in via subordinata all’accoglimento del motivo sulla premeditazione, è stata dichiarata assorbita. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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