Presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 27840 del 19.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di un maggior reddito in capo alla società rende legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, quale ipotesi più logica e verosimile. Tale presunzione non ha carattere assoluto: ammette la prova contraria, gravante sul socio, che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, ovvero che il socio sia rimasto estraneo alla vita sociale. La presunzione prescinde dalle modalità di accertamento del reddito societario e la mancata impugnazione dell’avviso da parte della società non preclude al socio la contestazione del proprio reddito di partecipazione. L’assenza di versamenti tracciabili sui conti del socio non vale a escludere la percezione dei redditi non dichiarati.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava, per l’anno d’imposta 2009, un maggior reddito in capo a una società a ristretta base e, di riflesso, imputava al socio il relativo reddito di partecipazione. La società non impugnava l’accertamento; la socia proponeva invece ricorso avverso l’accertamento del proprio reddito personale.
La CTP respingeva il ricorso e la pronuncia era confermata dalla CTR del Lazio. La contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi, resistiti dall’Amministrazione mediante controricorso e preceduti dal deposito di memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la sentenza d’appello avesse impedito al socio di contestare il reddito di partecipazione una volta cristallizzato quello societario. La Corte dichiara il motivo infondato.
L’art. 5 TUIR, osserva la Corte, riguarda l’imputazione dei redditi per trasparenza in capo ai soci delle società personali, mentre nella specie si tratta di una società di capitali. Ciò non esclude l’operatività della presunzione: la giurisprudenza di legittimità ammette che, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, la presunzione di distribuzione degli utili possa trovare applicazione.
La Corte ricostruisce il fondamento dell’istituto richiamando il proprio orientamento: la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati tra i soci costituisce l’ipotesi più logica e verosimile per le società a ristretta base familiare, senza che sia necessario alcun ulteriore elemento probatorio a sostegno. Vengono richiamate le pronunce Sez. 5 n. 32959 del 2018, Sez. 5 n. 24534 del 2017, Sez. 5 n. 16913 del 2020 e Sez. 5 n. 18200 del 2021.
Tale presunzione, tuttavia, non assume carattere assoluto. Il socio può fornire prova contraria dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti, oppure che egli è rimasto estraneo alla vita sociale. La prova grava sul contribuente.
Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR non avesse considerato le giustificazioni sulle somme transitate sui conti della ricorrente. Il motivo è inammissibile e comunque infondato: non indica gli atti specifici del giudizio di merito in cui sarebbero stati dedotti gli elementi di prova. Nel merito, l’assenza di versamenti tracciabili provenienti dalla società non dimostra che il socio non abbia percepito i redditi non dichiarati, poiché i redditi non ufficiali difficilmente vengono convogliati sui conti tramite operazioni tracciabili.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.