Inammissibile il ricorso convertito se le censure sono di merito (Cass. pen. Sez. III n. 31775 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione proposta come appello e riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione degli atti, produce unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente e non deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Ne consegue che l’atto convertito deve possedere i requisiti di sostanza e di forma stabiliti per l’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. Nel giudizio di legittimità sono pertanto inammissibili le censure che investono la rivalutazione del compendio probatorio, essendo deducibili solo i tassativi vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il disposto dell’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto, la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare elementi specifici.
Il Fatto
Il Tribunale di Novara aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, condannandolo alla sola pena dell’ammenda. Avverso tale decisione l’imputato proponeva appello, articolando due motivi: da un lato l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo per difetto di prova, dall’altro la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
Trattandosi di condanna alla sola pena pecuniaria, la sentenza era inappellabile e l’atto veniva qualificato come ricorso per cassazione. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, concludeva per la declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del provvedimento impugnato. Poiché si tratta di condanna alla sola pena dell’ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l’impugnazione va riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il passaggio centrale riguarda gli effetti della conversione. Secondo il principio di conservazione degli atti, la riqualificazione determina soltanto l’automatico trasferimento del procedimento davanti al giudice competente e non comporta alcuna deroga alle regole del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. L’atto convertito deve quindi presentare i requisiti di sostanza e di forma propri dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, come affermato dai precedenti richiamati (Sez. 3 n. 26905 del 22.04.2004; Sez. 1 n. 2846 del 08.04.1999).
Da qui il limite del sindacato di legittimità. Il controllo sulla motivazione può riguardare solo i vizi tassativi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: l’assenza di motivazione, anche nella forma della mera apparenza grafica, la manifesta illogicità e la contraddittorietà. La mera illogicità è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla illogicità manifesta, percepibile ictu oculi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003 e delle successive pronunce di sezione (Sez. 3 n. 17395 del 24.01.2023; Sez. 5 n. 6754 del 07.10.2014).
Applicando tali coordinate, il primo motivo è inammissibile: le doglianze investono il merito e la rivalutazione delle prove, non un vizio censurabile in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva descritto con congrue argomentazioni il meccanismo attraverso cui il ricorrente operava in autonomia e senza alcuna autorizzazione nello smaltimento del materiale ferroso, aderendo alle risultanze istruttorie.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per genericità. Il ricorrente invoca l’art. 131-bis cod. pen. senza allegare gli elementi di fatto che dimostrerebbero la tenuità, richiamando un profilo soggettivo non rilevante. La prova dei presupposti della causa di non punibilità grava sull’imputato, tenuto a indicare elementi specifici (Sez. 3 n. 13657 del 16.02.2024; Sez. 2 n. 32989 del 10.04.2015).
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità e, non ravvisandosi assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in linea con Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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