Accertamento induttivo: il giudice deve valutare tutti gli elementi presuntivi, compreso il finanziamento superiore al prezzo (Cass. civ. Sez. 5 n. 21670 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, quando l’Ufficio esercita la facoltà di ricorrere all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice di merito è tenuto a valutare nella loro globalità tutti gli elementi presuntivi addotti a sostegno della ripresa fiscale. La circostanza che gli acquirenti di immobili abbiano contratto mutui per importi superiori ai prezzi dichiarati nelle compravendite costituisce un elemento indiziario di rilevante valore, che deve essere esaminato congiuntamente agli altri, come gli scostamenti rispetto alle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. La mancata considerazione di uno o più di tali elementi determina un vizio di motivazione della sentenza, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore delle costruzioni, era stata sottoposta a verifiche fiscali per l’anno d’imposta 2004. Nel corso dei controlli, l’Ufficio aveva rilevato la percezione di acconti per cessioni immobiliari senza emissione di fattura, irregolarità nelle rimanenze e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta su una cessione. La rettifica era stata quindi effettuata in via induttiva, determinando il valore normale degli immobili ceduti sulla base delle quotazioni OMI e di altri elementi, tra cui la concessione di mutui per importi superiori ai prezzi di compravendita. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale, confermando la sentenza di primo grado, aveva di fatto disatteso la pretesa erariale. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui l’Agenzia aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ..
I giudici di legittimità hanno osservato che la ripresa fiscale non si fondava esclusivamente sul maggior valore degli immobili rispetto alle quotazioni OMI. L’Ufficio aveva posto a base della rettifica una pluralità di elementi presuntivi, tra cui figuravano le richieste di finanziamento bancario presentate dagli acquirenti per somme superiori ai prezzi dichiarati. La sentenza impugnata non aveva esaminato questi ulteriori elementi, limitandosi a confrontare la pretesa con i soli valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Il giudice d’appello, pertanto, era incorso nel vizio denunciato, avendo omesso di valutare il quadro indiziario complessivo offerto dall’Ufficio. La Corte ha precisato che la concessione di mutui per importi superiori al prezzo dichiarato presenta un rilevante valore indiziario, tale da non poter essere trascurato nel giudizio di congruità della ripresa.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame tenendo conto, oltre che dei valori OMI, anche degli altri elementi prodotti dall’Ufficio a sostegno della ripresa fiscale, tra cui emerge il dato dei finanziamenti erogati in misura superiore ai prezzi di acquisto.
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Nota della Redazione
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